Emissione del Decreto Penale di Condanna da parte del Tribunale di Firenze
Una volta scelto l’avvocato difensore sarà necessario attendere l’emissione da parte del Tribunale (nel mio caso quello di Firenze, dove mi è stata ritirata la patente) del Decreto Penale di Condanna (DPC): questo è il documento ufficiale con cui il Tribunale di Giustizia afferente al territorio nel quale è avvenuto il ritiro della patente comunica all’imputato (così è chiamato dalla Giustizia colui che ha commesso un reato penale) la pena che dovrà scontare a seguito dell’infrazione commessa (periodo di detenzione, pena pecuniaria, sanzione amministrativa accessoria di sospensione della patente * etc..).
* da non confondere con la sospensione amministrativa cautelare imposta dalla Prefettura afferente al territorio nel quale è avvenuto il ritiro della patente. Quest’ultima tipologia di sospensione infatti è condizionata (ma non cumulabile) alla corrispondente sospensione a livello penale imposta dal Tribunale: se ad esempio la Prefettura impone una sospensione amministrativa della patente di 6 mesi e il Tribunale una sospensione penale di un anno, il periodo complessivo di tempo per cui il conducente non potrà guidare sarà di un anno (a meno di riduzioni della sospensione penale dovute, ad esempio, al positivo svolgimento dei Lavori di Pubblica Utilità). La sospensione amministrativa imposta dalla Prefettura è quindi cautelare, ed è propedeutica (ossia deve essere necessariamente scontata) per riottenere la patente (tramite visita medica da effettuare presso la Commissione Medica Locale Provinciale per la verifica della persistenza dei requisiti psicofisici necessari al mantenimento della patente di guida); la sospensione amministrativa della patente imposta dal Tribunale rappresenta invece il periodo totale durante il quale l’imputato non potrà guidare (di solito è uguale o maggiore al periodo di sospensione indicato dalla Prefettura). E’ possibile (anzi la maggior parte delle volte succede così!) che un volta scontato il periodo di sospensione imposto dalla Prefettura (periodo che si conclude con la prima visita medica ad esito positivo presso la CML e il conseguente riottenimento della patente), il restante periodo di sospensione imposto dal Tribunale debba essere scontato anche dopo un lungo periodo di tempo (mesi o addirittura anni): ciò dipende da quando verrà estinto il reato a livello penale da parte dell’imputato (ad esempio dopo aver svolto i LPU) e tale periodo di “ulteriore sospensione” coinciderà con il periodo di sospensione indicato dal Tribunale diminuito della sospensione cautelare (se già scontata) imposta dalla Prefettura (nei casi di svolgimento positivo dei LPU, qualora l’imputato possa usufruire di questa possibilità per estinguere il reato, il periodo di sospensione imposto dal Tribunale potrebbe essere dimezzato, riducendo il periodo totale durante il quale l’imputato non potrà guidare).
L’emissione del DPC è sicuramente l’evento principale dell’iter penale scaturito dal ritiro della patente per guida in stato di ebbrezza (chiaramente nel caso in cui il tasso alcolemico sia tale da configurare il reato penale, ossia se superiore a 0,8 g/l) e la sua emissione da parte del Tribunale “abilita” le azioni e gli step successivi da intraprendere (al contrario, fino a che il DPC non verrà emesso non sarà possibile procedere con nessuna azione dell’iter processuale). I tempi di emissione del DCP potrebbero essere molto lunghi (dipendentemente dal Tribunale di competenza e dalla mole di “pratiche arretrate”): addirittura potrebbero passare mesi o anni prima che il Tribunale emetta il DPC (a partire dal 2019 il reato di guida in stato di ebbrezza non può più cadere in prescrizione, come invece poteva avvenire negli anni precedenti: esistono casi precedenti al 2019 in cui il reato è caduto in prescrizione dopo i 4 anni indicati dalla legge, permettendo quindi all’imputato di estinguere il reato senza affrontare il procedimento penale). Non ci soffermeremo sulle azioni che l’avvocato può intraprendere all’interno del Tribunale (mettendosi in contatto direttamente con i Giudici e/o i PM a cui viene “assegnato il caso”) per velocizzare i tempi di emissione del DPC e/o discutere della pena da infliggere all’imputato (come udienze, richieste di patteggiamento, ammissione di colpa prima dell’emissione del DCP etc..), però probabilmente se nessuna azione viene intrapresa in modo proattivo prima dell’emissione del DCP i tempi potrebbero adeguarsi a quelli della burocrazia della Giustizia italiana (che possono essere molto lunghi!). Vi consiglio quindi di parlarne col vostro avvocato e capire bene quale potrebbe essere la soluzione migliore per voi!
Non tratterò questo argomento all’interno di Patente Alcolica, ma esistono anche altre modalità con cui il Tribunale di Giustizia può comunicare all’imputato la pena che dovrà scontare per aver commesso il reato di guida in stato di ebbrezza (che non sia quindi il DPC): per saperne di più anche in questo caso vi consiglio di chiedere al vostro avvocato! All’interno di Patente Alcolica tratteremo solamente il Decreto Penale di Condanna.
Informazioni contenute all’interno del Decreto Penale di Condanna
Di seguito sono elencate tutte le informazioni contenute all’interno del DPC (anche in questo caso riporto le informazioni presenti nel DPC relativo al mio caso, emesso nel 2018 dal Tribunale di Firenze: non è detto che tutti i DPC dei Tribunali d’Italia riportino le stesse informazioni, anzi sicuramente non sarà così!):
- informazioni relative al DPC, quale numero progressivo ed altri dati utili al Tribunale e all’avvocato difensore.
- informazioni anagrafiche di base dell’imputato.
- nome e Foro di appartenenza dell’avvocato difensore dell’imputato.
- reato contestato all’imputato (nel mio caso art. 186-2c sexies CdS) con informazioni relative al veicolo che stava guidando durante l’infrazione e tasso alcolemico riscontrato (la misurazione minore fra le due effettuate, come indicato nella corrispondente sezione di Patente Alcolica).
- pena inflitta all’imputato, in termini di periodo di detenzione (espresso in giorni, mesi e/o anni) e/o sanzione pecuniaria (ammenda espressa in euro).
- sanzione amministrativa di sospensione della patente inflitta all’imputato, di solito espressa in mesi e/o anni (da non confondere con la sospensione amministrativa cautelare imposta dalla Prefettura, come già indicato in precedenza).
- la conversione, laddove possibile, della pena detentiva e/o pecuniaria nel corrispondente periodo di Lavori di Pubblica Utilità che l’imputato dovrà/potrà sostenere (LPU, di solito espresso in giorni): questa possibilità, come già indicato nella corrispondente sezione di Patente Alcolica, non è sempre applicabile (ad esempio quando l’imputato ha già usufruito dei LPU un’altra volta nella vita oppure quando è avvenuto un incidente). Lo svolgimento positivo dei LPU permette di estinguere il reato (non sarà iscritto nel Casellario Giudiziale richiesto dai privati, quali il datore di lavoro), revocare l’eventuale confisca del mezzo avvenuta in fase di fermo e dimezzare il periodo di sospensione amministrativa della patente. Nel caso in cui l’imputato, prima dell’emissione del DPC, si sia già accordato con un Ente/Associazione (convenzionata con il Tribunale) per lo svolgimento dei LPU (e l’avvocato lo abbia già comunicato al PM e al Giudice), il DPC potrebbe indicare già in fase di emissione l’Ente in qestione come quello nel quale l’imputato dovrà svolgere i LPU (nel mio caso ho fatto così, muovendomi con l’Ente prima dell’emissione del DPC): questa potrebbe risultare un’azione vantaggiosa per l’imputato in quanto, se non effettuata, il DPC potrebbe indicare (anche se non è detto) un Ente a discrezione del Tribunale (e per variarlo in un secondo momento, ad esempio per propria comodità con un Ente più vicino all’abitazione dell’imputato, sarebbe necessario presentare una richiesta formale al Giudice) **.
- informazioni giuridiche relative al DPC e al reato contestato all’imputato: è fortemente consigliato leggerle tutte (o comunque farle leggere al proprio avvocato), in modo da non trascurare nessun aspetto dell’iter penale.
** Alternativamente ai LPU l’imputato può convertire la pena detentiva e/o pecuniaria in un periodo di Messa alla Prova (MAP), ad esempio nei casi più gravi (presenza di incidente): anche in questo caso l’imputato potrà usufruire della MAP una sola volta nella vita. Per avere più informazioni su LPU e MAP visita i capitoli successivi di questa pagina (anche se presenterò solamente i LPU, visto che io ho avuto l’opportunità di intraprendere questa “soluzione”): vi consiglio comunque di parlarne col vostro avvocato, in modo tale da capire tutti i risvolti di LPU e MAP e decidere quale strada intraprendere (in base anche ai vantaggi offerti).


