Contatti con la Prefettura di Firenze per determinare l’eventuale periodo di sospensione aggiuntivo della patente
Nel momento in cui avrete terminato i LPU e il reato sarà estinto, il periodo di sospensione amministrativa della patente imposta dal Tribunale verrà dimezzato: nel caso in cui invece, per un qualsiasi motivo, lo svolgimento dei LPU non andrà a buon fine, il reato non sarà estinto e la sospensione amministrativa della patente imposta dal Tribunale non subirà diminuzioni.
A questo punto, che vi abbiano dimezzato la sospensione della patente o meno, è possibile che dobbiate trascorrere un ulteriore periodo senza guidare, in base alla sospensione amministrativa della patente imposta (e già scontata) dalla Prefettura e dal Tribunale. Di seguito potete analizzare qualche semplice esempio (sono casi esemplificativi, non è detto che la cronologia degli eventi debba necessariamente essere rispettata come indicato sotto: ogni caso reale è differente l’uno dall’altro!).
Esempi di sospensione amministrativa della patente imposti da Prefettura e Tribunale
Esempio 1:
- tasso alcolemico riscontrato durante il ritiro della patente: 1,65 g/l (terza fascia, art. 186 2-c CdS) senza incidente stradale
- periodo di sospensione amministrativa della patente imposto dalla Prefettura: 6 mesi
- periodo di sospensione amministrativa della patente imposto dal Tribunale: 1 anno e 6 mesi (18 mesi)
- dopo 6 mesi di sospensione della patente, l’imputato riacquista la facoltà di guidare a seguito di visita medica presso la CML di competenza: di fatto quindi potrà tornare a guidare
- l’imputato svolge positivamente i LPU (terminandoli ed estinguendo il reato, come spesso accade, dopo che ha già riottenuto la patente a seguito di visita presso la CML): il periodo di sospensione amministrativa della patente imposto dal Tribunale si dimezza dunque a 9 mesi
- l’imputato quindi dovrà scontare ancora 3 mesi di sospensione della patente (periodo di sospensione amministrativa della patente imposto dal Tribunale / 2 [18 mesi / 2 = 9 mesi] – periodo di sospensione della patente imposto dalla Prefettura e già scontato [6 mesi])
Esempio 2:
- tasso alcolemico riscontrato durante il ritiro della patente: 1,40 g/l (seconda fascia, art. 186 2-b CdS) senza incidente stradale
- periodo di sospensione amministrativa della patente imposto dalla Prefettura: 3 mesi
- periodo di sospensione amministrativa della patente imposto dal Tribunale: 1 anno (12 mesi)
- dopo 3 mesi di sospensione della patente, l’imputato riacquista la facoltà di guidare a seguito di visita medica presso la CML di competenza: di fatto quindi potrà tornare a guidare
- l’imputato NON svolge positivamente i LPU: il periodo di sospensione amministrativa della patente imposto dal Tribunale rimane dunque di 1 anno (12 mesi)
- l’imputato quindi dovrà scontare ancora 9 mesi di sospensione della patente (periodo di sospensione amministrativa della patente imposto dal Tribunale [12 mesi] – periodo di sospensione della patente imposto dalla Prefettura e già scontato [3 mesi])
Esempio 3:
- tasso alcolemico riscontrato durante il ritiro della patente: 1,75 g/l (terza fascia, art. 186 2-c CdS) senza incidente stradale
- periodo di sospensione amministrativa della patente imposto dalla Prefettura: 6 mesi
- periodo di sospensione amministrativa della patente imposto dal Tribunale: 2 anni (24 mesi)
- dopo 6 mesi di sospensione della patente, l’imputato NON riacquista la facoltà di guidare a seguito di visita medica presso la CML di competenza (a causa ad esempio a valori delle analisi non soddisfacenti): la patente gli viene restituita a seguito di ulteriore visita alla CML, ad esempio dopo ulteriori 3 mesi (quindi l’imputato di fatto non ha riottenuto la patente prima di 9 mesi)
- l’imputato svolge positivamente i LPU (terminandoli ed estinguendo il reato, come spesso accade, dopo che ha già riottenuto la patente a seguito di visita presso la CML): il periodo di sospensione amministrativa della patente imposto dal Tribunale si dimezza dunque a 1 anno (12 mesi)
- l’imputato quindi dovrà scontare ancora 3 mesi di sospensione della patente (periodo di sospensione amministrativa della patente imposto dal Tribunale / 2 [24 mesi / 2 = 12 mesi] – periodo di sospensione della patente imposto dalla Prefettura e già scontato [9 mesi])
Esempio 4:
- tasso alcolemico riscontrato durante il ritiro della patente: 0,82 g/l (seconda fascia, art. 186 2-b CdS) con incidente stradale
- periodo di sospensione amministrativa della patente imposto dalla Prefettura: 4 mesi
- periodo di sospensione amministrativa della patente imposto dal Tribunale: 6 mesi, raddoppiati a 12 mesi (1 anno) a causa dell’avvenuto incidente stradale
- dopo 4 mesi di sospensione della patente, l’imputato riacquista la facoltà di guidare a seguito di visita medica presso la CML di competenza: di fatto quindi potrà tornare a guidare
- l’imputato non può svolgere i LPU a causa dell’avvenuto incidente stradale: il periodo di sospensione amministrativa della patente imposto dal Tribunale rimane dunque di 1 anno (12 mesi)
- l’imputato quindi dovrà scontare ancora 8 mesi di sospensione della patente (periodo di sospensione amministrativa della patente imposto dal Tribunale x 2 [6 mesi x 2 = 12 mesi] – periodo di sospensione della patente imposto dalla Prefettura e già scontato [4 mesi])
Esempio 5:
- tasso alcolemico riscontrato durante il ritiro della patente: 1,88 g/l (terza fascia, art. 186 2-c CdS) senza incidente stradale
- periodo di sospensione amministrativa della patente imposto dalla Prefettura: 8 mesi
- periodo di sospensione amministrativa della patente imposto dal Tribunale: 1 anno e 4 mesi (16 mesi)
- dopo 8 mesi di sospensione della patente, l’imputato riacquista la facoltà di guidare a seguito di visita medica presso la CML di competenza: di fatto quindi potrà tornare a guidare
- l’imputato svolge positivamente i LPU (terminandoli ed estinguendo il reato, come spesso accade, dopo che ha già riottenuto la patente a seguito di visita presso la CML): il periodo di sospensione amministrativa della patente imposto dal Tribunale si dimezza dunque a 8 mesi
- l’imputato quindi NON dovrà scontare un ulteriore periodo di sospensione della patente, in quanto ha già scontato gli 8 mesi di sospensione amministrativa imposta dal Tribunale (a seguito di dimezzamento dovuto a corretto svolgimento dei LPU). Di fatto in questo caso l’imputato non riotterrà la patente per un periodo temporaneo per poi “subire” un ulteriore periodo di sospensione di comporto, ma sconterà gli 8 mesi di sospensione previsti senza interruzioni (a differenza di molti esempi precedenti).
NOTA BENE: anche se non accade spesso a causa dei più dilatati tempi dell’iter penale (emissione del DPC, svolgimento dei LPU, estinzione del reato ecc..), è possibile che i periodi di sospensione amministrativa della patente imposti dalla Prefettura e dal Tribunale si “sovrappongano”: in questo caso conterà sempre il tempo effettivo in cui l’imputato rimarrà senza patente. Vediamo un ultimo esempio che prende in contemplazione questa casistica.
Esempio 6:
- tasso alcolico riscontrato durante il ritiro della patente: 2,50 g/l (terza fascia, art. 186 2-c CdS) senza incidente stradale
- periodo di sospensione amministrativa della patente imposto dalla Prefettura: 1 anno (12 mesi)
- periodo di sospensione amministrativa della patente imposto dal Tribunale: 2 anni (24 mesi)
- dopo 1 anno (12 mesi) di sospensione della patente, l’imputato riacquista la facoltà di guidare a seguito di visita medica presso la CML di competenza: di fatto quindi potrà tornare a guidare
- l’imputato nel frattempo svolge positivamente i LPU (terminandoli ed estinguendo il reato, in questo caso, dopo 8 mesi dal ritiro, prima quindi che gli venga restituita la patente a seguito di visita presso la CML): il periodo di sospensione amministrativa della patente imposto dal Tribunale si dimezza dunque a 1 anno (12 mesi)
- al termine dei LPU e a seguito dell’estinzione del reato (dopo 8 mesi quindi) l’imputato dovrà quindi scontare ancora 4 mesi di sospensione della patente per arrivare ai 12 mesi prestabiliti dalla sospensione amministrativa della patente imposta dalla Prefettura e dal Tribunale (a seguito di dimezzamento per corretto svolgimento dei LPU). La patente in questo caso verrà restituita all’imputato in concomitanza del corretto svolgimento della visita presso la CML di competenza: nel caso in cui la visita non vada a buon fine, la patente non verrà restituita all’imputato fino a quando quest’ultimo non supererà con successo la visita presso la CML. Di fatto in questo caso l’imputato non riotterrà la patente per un periodo temporaneo per poi “subire “un ulteriore periodo di sospensione di comporto, ma sconterà i 12 mesi di sospensione previsti senza interruzioni (a differenza di molti esempi precedenti).
Tipologie di contatti con la Prefettura di Firenze
Nel caso in cui, una volta terminati i LPU ed estinto il reato, dobbiate sostenere un ulteriore periodo di sospensione della patente come indicato negli esempi precedenti, potete agire in due modi differenti:
- attendere la comunicazione della Prefettura di Firenze con indicato il periodo di sospensione di comporto: in questo caso i tempi burocratici della Prefettura potrebbero essere anche molto lunghi, oltre al fatto che non saprete in anticipo quando di fatto vi verrà sospesa nuovamente la patente (personalmente io non consiglio questo tipo di soluzione). L’avviso della sospensione aggiuntiva della patente vi perverrà tramite posta certificata (PEC, nel caso in cui abbiate un indirizzo di posta elettronica, altrimenti via posta “normale”, presumibilmente prioritaria o raccomandata), con in allegato una comunicazione della Prefettura, indicante:
- le informazioni della vostra patente.
- un riassunto della “vostra situazione penale”: reato che vi è stato contestato, data di estinzione del reato, periodo di sospensione amministrativa della patente imposto dalla Prefettura (cautelare, presumibilmente già scontato), periodo di sospensione amministrativa della patente imposto dal Tribunale.
- ulteriore periodo di sospensione della patente calcolato come: periodo di sospensione amministrativa della patente imposto dal Tribunale (eventualmente dimezzato in caso di corretto svolgimento dei LPU ed estinzione del reato) – periodo di sospensione amministrativa della patente (cautelare) imposto dalla Prefettura (già scontato, altrimenti verrà preso in considerazione il periodo di sospensione parziale scontato fino a quel momento, vedi esempio 6).
- data di inizio e fine della sospensione aggiuntiva di comporto.
- indicazione di riconsegnare la patente alla Prefettura per il periodo di sospensione aggiuntivo.
- indicazioni da seguire nel caso in cui vogliate fare ricorso alla sospensione aggiuntiva della patente.
- presentarvi spontaneamente alla Prefettura di Firenze per richiedere la sospensione immediata della patente per il periodo di comporto: nel caso in cui vogliate chiudere al più presto la questione potete presentarvi spontaneamente in Prefettura per riconsegnare la patente, al fine di far iniziare immediatamente l’eventuale periodo aggiuntivo di sospensione amministrativa. In questo caso verrà analizzata la situazione e vi verrà consegnato un foglio in cui si attesta la consegna spontanea della patente, il periodo di sospensione aggiuntivo della patente (in questa fase sarà indicativo, i calcoli esatti verranno eseguiti dalla Prefettura prima della comunicazione ufficiale di sospensione aggiuntiva della patente), la data indicativa della riconsegna della patente e qualche semplice informazione anagrafica: da questo momento inizierà dunque il periodo di sospensione aggiuntivo della patente. L’avviso ufficiale della sospensione aggiuntiva della patente vi perverrà tramite posta certificata (PEC, nel caso in cui abbiate un indirizzo di posta elettronica, altrimenti via posta “normale”, presumibilmente prioritaria o raccomandata), con in allegato una comunicazione della Prefettura, indicante:
- le informazioni della vostra patente
- un riassunto della “vostra situazione penale”: reato che vi è stato contestato, data di estinzione del reato, periodo di sospensione amministrativa della patente (cautelare, presumibilmente già scontato) imposto dalla Prefettura, periodo di sospensione amministrativa della patente imposto dal Tribunale
- ulteriore periodo di sospensione della patente calcolato come: periodo di sospensione amministrativa della patente imposto dal Tribunale (eventualmente dimezzato in caso di corretto svolgimento dei LPU ed estinzione del reato) – periodo di sospensione amministrativa della patente (cautelare) imposto dalla Prefettura (già scontato, altrimenti verrà preso in considerazione il periodo di sospensione parziale scontato fino a quel momento, vedi esempio 6) .
- data di inizio e fine della sospensione aggiuntiva di comporto.
- indicazione che la patente è stata consegnata spontaneamente alla Prefettura e data di inizio del periodo di sospensione aggiuntivo della patente (coincidente con la data di riconsegna spontanea della patente).
- indicazioni da seguire nel caso in cui vogliate fare ricorso alla sospensione aggiuntiva della patente.
La scelta su quale soluzione intraprendere spetta a voi, dipendentemente anche dalla vostra necessità di utilizzo della patente: se avete un periodo “più tranquillo” dove la macchina (o il motorino) non vi serve potete andare in Prefettura a consegnare spontaneamente la patente, al fine di accorciare i tempi.
NOTA BENE: in questa fase è possibile richiedere alla Prefettura di poter guidare in determinate fasce orarie (ad esempio lavorative, in base alle vostre esigenze) nonostante il periodo di sospensione aggiuntivo della patente. Questo vi potrebbe permettere, nel caso in cui non possiate fare altrimenti, di utilizzare comunque la patente (con un permesso speciale rilasciato dalla Prefettura) per andare a lavorare. In questo caso il periodo di sospensione della patente verrà ricalcolato ed “allungato” in base alle ore giornaliere in cui potrete guidare grazie a questo permesso speciale. Ad esempio, se in questa fase vi verrà concesso di poter guidare per 2 ore al giorno (ad esempio dalle 8 alle 9 di mattina e dalle 18 alle 19 di sera), il periodo di sospensione aggiuntivo della patente verrà “allungato” di un giorno ogni 12 giorni in cui avrete usufruito di tale permesso (anche se di fatto non avrete guidato): infatti in 12 giorni (eventualmente non consecutivi, nel caso in cui non abbiate il permesso speciale per guidare durante il fine settimana) avrete “maturato” 24 ore di permesso speciale che andranno a sommarsi al periodo di sospensione aggiuntivo della patente, al fine di garantire che tale periodo di sospensione risulti essere sempre uguale al periodo di sospensione amministrativa della patente imposto dal Tribunale (eventualmente dimezzato in caso di corretto svolgimento dei LPU ed estinzione del reato) meno il periodo di sospensione amministrativa della patente (cautelare) imposto dalla Prefettura (già scontato, altrimenti verrà preso in considerazione il periodo di sospensione parziale scontato fino a quel momento, vedi esempio 6).


