In questa sezione di Patente Alcolica presenteremo l’iter amministrativo previsto nella regione Emilia Romagna per riottenere la patente a seguito di ritiro per guida in stato di ebbrezza (art. 186 CdS) e/o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti (art. 187 CdS).
Come già specificato in precedenza, abbiamo estrapolato questi risultati dal documento prodotto dal progetto Monitoraggio Alcol del Ministero della Salute.
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Alcol e regione Emilia Romagna
Circolare 10 del 7/11/2017: aggiornamento alle linee di indirizzo regionali per la rivalutazione di idoneità alla guida dei soggetti segnalati per guida in stato di ebrezza alcolica (art. 186 CdS).
Il ruolo della CML deve essere improntato a criteri di particolare precauzione e contemperare aspetti preventivi che talora possono portare all’indicazione di un trattamento. Gli aspetti diagnostici non dovranno essere disgiunti da una adeguata informazione mirata a promuovere nel soggetto una maggiore consapevolezza rispetto alla pericolosità degli effetti del consumo di alcol sulla guida. La CML ha facoltà di avvalersi dell’approfondimento specialistico da effettuarsi a cura dei professionisti individuati nei Centri Alcologici Aziendali collocati presso i servizi Dipendenze Patologiche o i Presidi Ospedalieri.
L’approfondimento diagnostico è raccomandato nei seguenti casi:
- in presenza o sospetto di presenza di patologie o Problematiche Alcol Correlate (PAC);
- ove sia o sia stata evidente una condizione di dipendenza alcolica;
- quando si rilevi la positività di indicatori (es. esami di laboratorio) che riconducano a una possibile presenza di condotte di consumo di alcol a maggiore rischio per la salute e la sicurezza come indicato dal FOMS e dalla letteratura scientifica di riferimento;
- in relazione alla presunta attitudine del soggetto a manifestare condotte a rischio e a reiterare comportamenti che compromettono la vigilanza e la performance di guida;
- per i conducenti con patente superiore alla B;
- in presenza di comorbilità in cui l’utilizzo delle bevande alcoliche rappresenti un ulteriore fattore di rischio per la salute o in cui assuma potenzialità di autocura;
- ove sia stato riscontrato all’atto della violazione un rifiuto all’accertamento oppure un livello di alcolemia significativamente elevato (> 1,5 g/l);
- ove sia presente un concomitante uso di altre sostanze psicoattive;
- ove la violazione sia stata concomitante ad incidente stradale;
- ove ci siano state precedenti sospensioni della patente;
- per i neopatentati;
- ove si consideri quale fattore di rischio l’attività lavorativa svolta;
- a seguito di una non idoneità;
- ove sia stata riconosciuta una invalidità civile per disturbi da uso di alcol;
- per i soggetti cui è stata riscontrata in sede di CML una positività al test effettuato con esito > 0,5 g/l nel sangue.
La circolare regionale n. 1/2010, recependo le raccomandazioni del Piano nazionale alcol e salute del 2007 e gli orientamenti del programma “Guadagnare salute“, (proposto dall’allora Ministero della Salute nel 2007 per favorire l’adozione personale e collettiva di stili di vita a minore impatto per la salute e la sicurezza stradale e al fine di prevenire e ridurre gli incidenti alcol-correlati), introduce a decorrere dal 1° gennaio 2011 per i conducenti con infrazione dell’art. 186 del Codice della strada, l’obbligatorietà di partecipazione ad un corso info-educativo di primo livello. Tale corso di sensibilizzazione è ritenuto parte fondante del percorso di rivalutazione dell’idoneità alla guida richiesto dalla normativa vigente.
Ogni edizione del corso di primo livello, presuppone per la propria realizzazione il possesso dei seguenti requisiti di offerta e di qualità:
- la partecipazione ad una edizione dei corsi è richiesta ad ogni aspirante conducente con violazione dell’art. 186 CdS accertata e verbalizzata a decorrere dal 1 gennaio 2011, prima che abbia luogo la visita di valutazione dell’idoneità alla guida presso la CML;
- ogni singola edizione dei corsi, della durata di 3 – 4 ore, è aperta ad un numero massimo di 30 partecipanti;
- è prevista al termine del corso la somministrazione di un test di apprendimento il cui risultato è registrato nell’attestato di partecipazione rilasciato al corsista;
- i corsi sono condotti da docenti in possesso di specifica formazione e abilitazione certificata dall’Azienda Sanitaria titolare dell’evento;
- i costi relativi alla gestione dei corsi sono a carico dei corsisti ai quali spetta il pagamento anticipato, secondo le modalità organizzative indicate dalle singole Aziende Sanitarie, di una quota di 20,00 € sino al 31 dicembre 2017 e di una quota rivista con decorrenza dal 1 ° gennaio 2018 stabilita dalla Regione con atto specifico e rivalutata secondo gli adeguamenti ISTAT;
- ogni Azienda Sanitaria Locale (ASL) ha cura di organizzare annualmente, nel territorio di riferimento, un numero adeguato di corsi per permettere a tutti i richiedenti di partecipare a una edizione degli stessi prima che abbia luogo la valutazione dell’idoneità alla guida a cura della CML.
Programma didattico dei corsi di primo livello per conducenti con violazione art. 186 e/o 187 CdS
Ogni edizione dei corsi info-educativi di primo livello, svolta nel territorio regionale, prevede un programma informativo centrato sulle seguenti 10 aree tematiche:
- gli incidenti stradali e le loro cause;
- danni umani, sociali ed economici degli incidenti stradali;
- la complessità della performance di guida;
- i fattori di rischio per la guida;
- alcol: cinetica, effetti sulla guida, come calcolare l’alcolemia;
- alcol, farmaci, sostanze stupefacenti: i rischi per la guida;
- consumo di sostanze psicoattive e attività lavorativa: i rischi e la normativa;
- gli artt. 186 e 187 del Codice della Strada;
- il percorso di valutazione dell’idoneità alla guida previsto dalla CML;
- raccomandazioni e consigli pratici per prevenire le problematiche correlate al consumo di sostanze psicoattive e per non incorrere nella guida in stato di ebbrezza e/o di alterazione psicofisica.
Corso info-educativo motivazionale di secondo livello per guidatori con reiterazione di violazione dell’art. 186 del Codice della Strada
A decorrere dal 1° gennaio 2018 è introdotta l’obbligatorietà di partecipazione a corsi info-educativi di secondo livello per i conducenti che presentano reiterazione di infrazione dell’art. 186 CdS (recidive).
I corsi di formazione/educazione sono predisposti almeno semestralmente in ogni Azienda Sanitaria; saranno ritenuti parte integrante del percorso di rivalutazione dell’idoneità alla guida e pertanto sarà richiesta la partecipazione ad un corso di secondo livello ad ogni conducente, con almeno un episodio rilevato di reiterazione dopo la prima violazione accertata inerente all’art. 186 del Codice della Strada.
Ogni edizione del corso deve possedere i seguenti requisiti di offerta e di qualità:
- la partecipazione ad una edizione del corso di secondo livello è richiesta a ogni conducente con almeno un episodio rilevato di reiterazione seguente la prima violazione accertata inerente all’art. 186 del Codice della Strada;
- ogni corso sarà diretto ad un gruppo composto da un numero non superiore a 12 guidatori;
- i corsi saranno condotti da due docenti in possesso di una specifica formazione e abilitazione certificata dall’Azienda Sanitaria titolare dell’evento;
- ogni singola edizione dei corsi info-educativi-motivazionali sarà strutturata in almeno 3 incontri per una durata complessiva compresa tra 9 -12 ore;
- sarà prevista al termine del corso la somministrazione di un test di apprendimento e di valutazione di consapevolezza e motivazionale il cui risultato sarà registrato nell’attestato di partecipazione rilasciato al corsista; i costi relativi alla gestione dei corsi saranno a carico dei corsisti ai quali spetterà il pagamento anticipato;
- ogni Azienda Sanitaria Locale avrà cura di organizzare annualmente, nel territorio di riferimento, un numero adeguato di corsi per permettere a tutti i richiedenti di partecipare a una edizione degli stessi prima che abbia termine il percorso di rivalutazione dell’idoneità alla guida a cura della CML;
- in ogni edizione verranno affrontati i seguenti temi:
- le cause principali favorenti gli incidenti stradali;
- la propensione al rischio e la gestione dei tratti predisponenti la guida pericolosa;
- i fattori di rischio per la salute e per la guida legati al consumo di sostanze psicoattive;
- la normativa vigente oltre ad aspetti peculiari del rapporto alcol e guida e della prevenzione della reiterazione.
Percorso di rivalutazione dell’idoneità alla guida
La regione Emilia Romagna ha delineato un programma di intervento che include molteplici componenti riguardanti diverse fasi del percorso di rivalutazione dell’idoneità alla guida gestito dalla CML, che include:
- i corsi info-educativi di primo livello per chi è alla prima violazione;
- • un percorso strutturato intermedio con corsi di secondo livello per conducenti con una seconda violazione accertata, organizzato in più incontri, in un piccolo gruppo con interventi info-educativi e motivazionali;
- in caso di ulteriori violazioni, l’obbligo di invio del conducente al Centro Alcologico di riferimento territoriale per lo svolgimento di una osservazione approfondita ed un eventuale trattamento.
Nel percorso previsto dalla Regione vi sono dunque 3 livelli di intervento di crescente complessità e intensità:
- un soggetto viola art. 186 o 186 bis CdS e partecipa a corso info-educativo di base di tipo informativo psico-educativo oltre all’aspetto sanzionatorio e legale;
- se lo stesso soggetto ripete l’infrazione effettua un percorso strutturato di gruppo di secondo livello con approccio informativo educativo, motivazionale associato a elementi dl terapia cognitivo comportamentale oltre che di prevenzione della reiterazione incluso l’aspetto sanzionatorio e legale;
- se il soggetto compie più reiterazioni è inviato al Servizio Dipendenze Patologiche di riferimento per un intervento di assessment approfondito e di eventuale trattamento;
- per i soggetti con reiterazione, la CML richiede in ogni caso l’approfondimento diagnostico da attuarsi coinvolgendo un medico alcologo e la partecipazione ad un corso di secondo livello che può permettere ai soggetti che non hanno seguito i corsi di primo livello di ottemperare al preliminare obbligo prescritto.
I Servizi per le Dipendenze Patologiche delle Aziende Sanitarie oltre a fornire il personale medico per la CML, come previsto dalla legge n. 125/2001, hanno il compito di fornire la consulenza specialistica alla Commissione, nei casi, da questa individuati, che necessitino di un ulteriore approfondimento diagnostico.
La consulenza specialistica deve quindi prevedere una visita medica finalizzata alla diagnosi alcologica personalizzata, allo scopo anche di una possibile presa in carico del soggetto, eventualmente finalizzata al trattamento. La visita medica comprenderà inoltre un’informazione mirata sui problemi alcolcorrelati orientata a favorire la modificazione del comportamento a rischio.
Il medico alcologo, una volta completato il percorso valutativo, redigerà una relazione dettagliata, con allegata scheda clinica, comprensiva della diagnosi e di note e commenti su eventuali patologie alcol-correlate, sui percorsi terapeutici eventualmente già effettuati o da intraprendere in relazione alla condizione morbosa, nonché sull’attività informativa svolta.
La CML, nella sua collegialità, integrata dalla presenza del medico alcologo, sulla base della relazione formulerà sul candidato il giudizio di idoneità o meno alla guida. Per quanto riguarda i candidati già in carico ai Servizi sarà cura dei medesimi fornire alle CML, su richiesta degli interessati, una certificazione all’interno della quale siano specificati la durata della presa in carico, la compliance al percorso di cura, i trattamenti farmacologici in corso, le problematiche e le patologie eventualmente concomitanti.
Per non pesare eccessivamente sui carichi assistenziali della quotidiana attività dei Servizi, si raccomanda alle Aziende Sanitarie il ricorso, ove possibile, ad attività istituzionale a pagamento. Ritenendo necessario prevedere un criterio omogeneo a livello regionale, il documento fissa a 70,00 € la tariffa comprensiva della consulenza medica di approfondimento diagnostico eseguita dai medici alcologi delle Aziende Sanitarie, che prevede:
- raccolta dell’anamnesi;
- esame obiettivo;
- compilazione della scheda clinica;
- valutazione degli accertamenti ematochimici e di quant’altro richiesto dalla Commissione Medica Locale o autonomamente prodotto dal candidato;
- colloquio informativo sui rischi alcol-correlati;
- valutazione alcologica finale;
- certificazione a uso della Commissione Medica Locale.
Per i corsi info-educativi di primo e di secondo livello viene identificata una tariffa ulteriore a carico dei corsisti.
Differenti casistiche previste dal percorso
Il documento presenta il percorso cui si deve attenere il conducente secondo le differenti casistiche, riportato negli schemi seguenti:









Il documento presenta la modulistica da utilizzare nei diversi passaggi:
- la dichiarazione da redigere a cura dell’interessato e da firmare in presenza della CML;
- scheda clinica a cura del medico alcologo (approfondimento diagnostico);
- certificazione del medico alcologo.
Il documento, in un allegato, esplicita anche i criteri di orientamento per la Commissione Medica Locale ai fini dell’individuazione della classe di rischio, identificando la classificazione ICD 10 come quella di riferimento per classificare il soggetto nelle diverse classi di rischio, secondo lo schema seguente:
- Alcoldipendenza (F 10.2 – ICD 10) -> sindrome di dipendenza: insieme di fenomeni comportamentali, cognitivi e fisiologici che si sviluppano in seguito all’uso ripetuto della sostanza e che includono tipicamente un desiderio intenso di assumere la sostanza, una ridotta capacità di controllarne l’uso, il perseverare rispetto ad altre attività e doveri, lo sviluppo di tolleranza e talvolta uno stato di astinenza fisica. La sindrome di dipendenza può essere presente per una sostanza psicoattiva specifica (ad esempio il tabacco, l’alcol e il diazepam), per una classe di sostanze (ad es. gli oppiodi), oppure per una gamma più ampia di sostanze psicoattive farmacologicamente differenti = classe di rischio 3.
- Uso dannoso (F 10.1 – ICD 10) -> uso dannoso, compreso il binge drinking: modalità di uso di sostanza psicoattiva che causa danno alla salute. Il danno può essere somatico oppure mentale (come nel caso di episodi depressivi secondari ad assunzione di grandi quantità di alcol) = classe di rischio 3.
- Problemi connessi allo stile di vita (Z 72 – ICD 10) = classe di rischio 2.
- Consumo di bevande alcoliche che non rientra nelle condizioni di rischio precedentemente descritte = classe di rischio 1.
Si specifica, inoltre, che l’individuazione delle classi di rischio da parte della Commissione Medica Locale (CML) attiene comunque ad un processo valutativo che deve tenere conto di eventuali limitazioni indotte dalla presenza di patologie alcol-correlate. Ad esempio un paziente cirrotico con tendenza all’iperammoniemia che manifesti un moderato e limitato consumo di alcol deve essere collocato in una classe di rischio elevata sia perché in tali condizioni l’utilizzo dell’alcol è da escludere, sia per via degli effetti dannosi della patologia sulla performance; di altre condizioni cliniche concomitanti di pertinenza non solo alcologica (es: associazione alcol-diabete, alcol-epilessia, epatiti croniche, gravidanza, trattamenti farmacologici, uso di altre sostanze psicoattive, etc..); o di ogni altro elemento significativo concomitante o attinente (es: livello di alcolemia riscontrato al momento dell’infrazione, gravità dell’incidente, precedenti sospensioni della patente, età, recente conseguimento della patente, categoria della patente, attività lavorativa).
Il documento prevede anche il facsimile dell’informativa sul “protocollo operativo per la valutazione dell’idoneità alla guida nei soggetti segnalati per guida in stato di ebrezza alcolica” e l'”informativa per il trattamento dei dati da consegnare al paziente”. Il protocollo prevede anche la raccolta di dati aggregati a cadenza annuale attraverso due schede che descrivono le caratteristiche e l’attività della CML l’una e le caratteristiche degli utenti l’altra.



Posso rinnovare la patente speciale in provincia di Rimini anche se ho cambiato regione?