In questa sezione di Patente Alcolica presenteremo l’iter amministrativo previsto nella regione Toscana per riottenere la patente a seguito di ritiro per guida in stato di ebbrezza (art. 186 CdS) e/o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti (art. 187 CdS).
Come già specificato in precedenza, abbiamo estrapolato questi risultati dal documento prodotto dal progetto Monitoraggio Alcol del Ministero della Salute.
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Ti ricordiamo che per quel che riguarda la regione Toscana, Patente Alcolica ha già analizzato e approfondito un’esperienza realmente accaduta di guida in stato di ebbrezza nella provincia di Firenze!
Indice della pagina
Alcol e regione Toscana
La Toscana con Deliberazione 3 settembre 2007, n. 624 definisce le Linee di indirizzo alle commissioni mediche locali e alle Aziende USL toscane per la valutazione dell’idoneità alla guida per violazione dell’art. 186 Nuovo Codice della Strada (CdS) al fine di assicurare e rendere omogenei in ambito regionale:
- gli accertamenti finalizza ti alla revisione delle capacità fisiche e psichiche per la guida di autoveicoli in casi di violazione dell’art. 186 del Nuovo Codice della Strada;
- il supporto specialistico alcologico alle Commissioni Mediche Locali (CML);
- un’adeguata informazione mirata ad indurre nei soggetti interessati una maggiore consapevolezza rispetto alla pericolosità, per sé e per gli altri, degli effetti del consumo di alcol sulla guida.
Il documento, come si vedrà più oltre, codifica con precisione tutti i passaggi, i criteri da utilizzare e le conseguenti decisioni in merito all’idoneità alla guida.
In Toscana è prevista l’istituzione del CCA (Centro di Consulenza Alcologica) distinto dai servizi di trattamento per i problemi alcol correlati, appositamente dedicato all’intervento sui conducenti segnalati dalla CML.
Il conducente incorso nella violazione dell’art. 186 CdS è tenuto a prenotare la visita della CML. Contestualmente alla prenotazione al conducente sono consegnati:
- Un depliant informativo.
- La prescrizione dei markers bioumorali indicativi di abuso di alcool:
- Gamma-glutamyl transpeptidase (G-GT)
- Emocromo per mean corpuscular volume (MCV)
- Aspartate-aminotransferase (AST)
- Alanine-aminotransferase (ALT)
La prescrizione di ulteriori esami, tra i quali il CTD, è a discrezione della CML.
La data di effettuazione degli esami richiesti dalla CML è assunta quale TEMPO 0. Il conducente è tenuto ad eseguire gli esami presso un Laboratorio d’Analisi, pubblico o privato accreditato, con oneri a proprio carico. L’appartenenza del campione al soggetto è attestata dal sanitario che effettui il prelievo. Il referto, in busta chiusa, è inviato dal Laboratorio alla CML e/o consegnato all’interessato/a, in base alle regole organizzative prescelte a livello locale.
Primo Accesso
La CML raccoglie l’anamnesi ed effettua la visita e, a termine degli accertamenti, assume per iscritto il giudizio che sarà diverso nei due seguenti casi.
Caso A
Presenza contemporanea delle seguenti condizioni:
- Prima violazione dell’art. 186 CdS
- Anamnesi negativa per disturbi da uso di alcol
- Parametri ematochimici non significativi per abuso di alcol
- Assenza di reperti clinici di patologie alcol-correlate
La CML esprime GIUDIZIO D’IDONEITÀ con periodo di validità della patente di guida, di norma, fino a 12 (dodici) mesi.
Caso B
Presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
- Recidiva nella violazione dell’art. 186 CdS
- Anamnesi positiva per disturbi da uso di alcool
- Reperti clinici e/o ematochimici di patologie alcol-correlate
La CML:
- SOSPENDE IL GIUDIZIO ove al conducente la patente sia già stata ritirata.
- ESPRIME GIUDIZIO MOTIVATO DI NON IDONEITÀ TEMPORANEA ove la patente non sia stata ritirata.
- RICHIEDE LA CONSULENZA SPECIALISTICA inviando in busta chiusa al CCA (Centro di Consulenza Alcologica) la richiesta in cui riporta i reperti clinici ed ematochimici e le altre condizioni che l’hanno determinata. La CML indirizza il conducente al CCA, nei giorni e orari prestabiliti a livello locale, e lo informa che potrà presentare altri eventuali referti di laboratorio, copie conformi di cartelle cliniche, schede di dimissione ospedaliera e/o altra documentazione attinente e disponibile. Ove ne ravvisi l’opportunità, invita altresì il conducente a rivolgersi anche al servizio alcologico pubblico di riferimento territoriale.
Attivazione del Centro di Consulenza Alcologica (CCA)
Nel Caso B il conducente è tenuto a prenotare l’accesso al CCA secondo le modalità organizzative locali. Lo specialista del CCA integra l’anamnesi, esegue la visita alcologica ed il colloquio clinico, prescrive i markers bioumorali, G-GT, MCV e CDT avvalendosi anche di altri test ove ne ravvisi l’opportunità.
L’interessato dovrà eseguire gli esami in un range da 35 a 40 giorni dal TEMPO 0. Il conducente è tenuto ad eseguire gli esami presso strutture pubbliche o del privato accreditato, con oneri a proprio carico. L’appartenenza del campione al soggetto è attestata dal sanitario che effettui il prelievo.
Il referto dell’esame è di proprietà del paziente/conducente ed è consegnato all’interessato, in busta chiusa, il quale lo porta al CCA, salvo che venga inviato dal laboratorio al CCA, in accordo col paziente, in base alle regole organizzative prescelte a livello locale.
Le prestazioni erogate e/o richieste dal CCA sono effettuate con oneri a carico del conducente che verserà i relativi importi secondo le modalità organizzative locali.
Completato l’iter diagnostico il CCA invia alla CML, in busta chiusa, la relazione in cui lo specialista esprime una diagnosi di stato attuale. Copia della relazione controfirmata dall’interessato è conservata agli atti del CCA. Ove ne ravvisi l’opportunità, il CCA inviterà l’interessato a rivolgersi per le cure del caso al servizio alcologico pubblico di riferimento territoriale.
Primo accertamento
In base alla relazione del CCA ed all’eventuale ulteriore documentazione prodotta a cura del conducente, la CML assumerà i giudizi di seguito riportati.
Caso B.1
Caso B con diagnosi di abuso o dipendenza da alcol.
La CML esprime GIUDIZIO DI NON IDONEITÀ TEMPORANEA per un periodo non inferiore a 12 (dodici) mesi con la seguente eccezione.
Caso B.1.a
Conducente che produca alla CML certificazione rilasciata da medico del servizio pubblico attestante terapia avversivante in corso (disulfiram per os).
Per patenti di categoria A e B la CML esprime GIUDIZIO DI NON IDONEITÀ per un periodo di norma non inferiore a tre e non superiore a 6 mesi, fatti salvi i casi accuratamente selezionati e certificati dall’equipe alcologica per i quali la CML può esprimere giudizio di idoneità per un periodo non superiore a sei mesi; per
patenti di categorie superiori la CML di norma esprime GIUDIZIO DI NON IDONEITÀ TEMPORANEA NON INFERIORE A SEI MESI.
Per casi di somministrazione di disulfiram mediante impianto sottocutaneo la CML esprime GIUDIZIO DI NON IDONEITÀ TEMPORANEA.
Caso B.2
Caso B in assenza di diagnosi d’abuso o dipendenza da alcol.
La CML esprime GIUDIZIO D’IDONEITÀ con validità della patente di norma fino a 6 (sei) mesi per patenti di categoria A e B e fino a 3 (tre) mesi per categorie superiori.
Secondo Accertamento
In tutti i casi A e B, in prossimità del termine del periodo di limitazione della validità della patente o della temporanea non idoneità alla guida, il conducente prenoterà secondo le modalità organizzative locali sia la nuova visita della CML che la prescrizione dei markers bioumorali indicativi d’abuso di alcool.
Il conducente in cura presso un servizio alcologico pubblico potrà produrre alla CML certificazione, rilasciata dal medesimo servizio, attinente la diagnosi di stato attuale ed i trattamenti effettuati nel periodo.
La CML dopo la visita e l’esame dei referti di laboratorio e di eventuale ulteriore documentazione, assumerà per iscritto i diversi giudizi con riferimento ai seguenti casi.
Caso C
Secondo accesso Caso A e contemporanea presenza delle seguenti condizioni:
- Assenza di altre violazioni dell’art. 186 CdS
- Permanenza della negatività anamnestica per disturbi da uso di alcool
- Conferma di parametri ematochimici non significativi per abuso di alcol
- Assenza di reperti clinici di patologie alcol-correlate
La CML esprime GIUDIZIO D’IDONEITÀ con periodo di validità invariato rispetto alle previsioni di legge.
Caso D
Secondo accesso Caso A ed almeno una delle seguenti condizioni:
- Altra violazione dell’art. 186 CdS
- Anamnesi positiva per disturbi da uso di alcol
- Reperti clinici e/o ematochimici di patologie alcol-correlate
Il conducente rientra nel Caso B. La CML procede come al Caso B.
Caso E
Secondo accesso Caso B.1.
Il conducente rientra nel Caso B. La CML procede come al Caso B con le seguenti eccezioni.
Caso E.1
Conducente che produca certificazione, rilasciata da medico di un servizio alcologico pubblico, che attesti terapia avversivante in corso (disulfiram).
Il conducente rientra nel Caso B.1.a. La CML esprime il corrispondente giudizio.
Caso E.2
Conducente che produca attestazione di un trattamento in atto con parametri ematochimici non significativi per abuso di alcol e diagnosi di remissione protratta, rilasciate da un servizio alcologico pubblico.
Il conducente è equiparato al Caso B.1.a. La CML esprime il corrispondente giudizio.
Caso F
Secondo accesso Caso B.1.a.
La CML procede come al Caso B con la seguente eccezione.
Caso F.1
Conducente che produca nuova certificazione, rilasciata da servizio alcologico pubblico, che confermi terapia avversivante per os (per bocca) in corso o attesti altro trattamento in atto con parametri ematochimici non significativi per abuso di alcol.
La CML esprime GIUDIZIO D’IDONEITÀ con validità della patente di norma fino a 12 (dodici) mesi per patenti di categoria A e B e fino a 6 (sei) mesi per categorie superiori.
Caso G
Secondo accesso Caso B.2 e presenza contemporanea delle seguenti condizioni:
- Parametri ematochimici non significativi per abuso di alcol
- Assenza di reperti clinici di patologie alcol-correlate
GIUDIZIO D’IDONEITÀ con validità della patente di norma fino a 12 (dodici) mesi.
Caso H
Secondo accesso Caso B.2 e conducente che produca certificazione rilasciata da servizio alcologico pubblico che confermi l’assenza di diagnosi d’abuso o dipendenza da alcol.
GIUDIZIO D’IDONEITÀ con validità della patente di norma fino a 12 (dodici) mesi.
In ogni altra fattispecie la CML procederà come al Caso B.
Accertamenti successivi
Ai successivi accessi ove la CML attesti, mediante la visita e l’esame dei referti di laboratorio e di eventuale altra documentazione, il permanere del conducente nelle condizioni che in precedenza abbiano comportato un giudizio d’idoneità con limitazione del periodo di validità della patente, procederà come di seguito indicato.
Caso I
Precedente validità fino a 3 mesi (solo categorie superiore alla B).
GIUDIZIO D’IDONEITÀ con validità della patente di norma fino a 6 (sei) mesi.
Caso J
Precedente validità fino a 6 mesi.
GIUDIZIO D’IDONEITÀ con validità della patente di norma fino a 12 (dodici) mesi.
Caso K
Precedente validità fino a 12 mesi.
GIUDIZIO D’IDONEITÀ con periodo di validità invariato rispetto alle previsioni di legge.
Ove si ripristinino diverse condizioni del conducente la CML, in base alle diverse fattispecie riscontrate, procederà come per il Caso B e/o come nel secondo accertamento.
In ogni caso in cui sarà riattivato, il CCA procederà come descritto al punto dell’attivazione del CCA assumendo di nuovo quale TEMPO 0 la data d’effettuazione degli esami richiesti dalla CML.
Le prestazioni erogate e/o richieste dal CCA saranno nuovamente effettuate con oneri a carico del conducente che verserà i relativi importi secondo le modalità organizzative locali.



Nel caso dovessi fare la prima visita dopo la sospensione, cosa prevedono le visite e quante volte mi dovrò recare a fare gli accertamenti?