La guida in stato di ebbrezza alcolica e la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti sono due dei reati più comuni previsti dall’ordinamento giuridico italiano. Gli articoli del Codice della Strada che regolamentano e perseguitano tali condotte sono:
- Articolo 186 del Codice della Strada (art. 186 CdS), che perseguita e punisce tutti coloro che guidano in stato di ebbrezza alcolica, con sanzioni proporzionali al tasso alcolemico riscontrato (ossia il quantitativo di alcol etilico nel sangue) .
Ufficialmente all’interno del Codice della Strada l’articolo è denominato “Guida sotto l’influenza dell’alcol“. - Articolo 186 bis del Codice della Strada (art. 186 bis CdS), che perseguita e punisce i conducenti neopatentati e i guidatori professionali che guidano sotto l’influenza di sostanze alcoliche, con sanzioni proporzionali al tasso alcolemico riscontrato e più severe rispetto al corrispettivo articolo 186. Ufficialmente all’interno del Codice della Strada l’articolo è denominato “Guida sotto l’influenza dell’alcool per conducenti di eta’ inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o cose“.
- Articolo 187 del Codice della Strada (art. 187 CdS), che perseguita e punisce tutti coloro che guidano sotto l’effetto di una qualsiasi sostanza stupefacente. Ufficialmente all’interno del Codice della Strada l’articolo è denominato “Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti“.
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Guida in stato di ebbrezza (art. 186 CdS)
La guida in stato di ebbrezza è il più comune fra i tre reati stradali presentati ed è regolamentato e punito ai sensi dell’articolo 186 del Codice della Strada. La gravità del reato, e quindi di conseguenza la severità della pena imposta, è proporzionale al tasso alcolemico riscontrato nel conducente (chiaramente più alto è il tasso alcolemico e più severa sarà la pena inflitta). La legge italiana prevede tre fasce di tasso alcolemico, a cui corrispondono sanzioni differenti:
- 0,5 – 0,8 g/l: prevede una sanzione amministrativa pecuniaria e una sanzione amministrativa accessoria di sospensione della patente di guida.
- 0,8 – 1,5 g/l: oltre ad un aumento delle sanzioni amministrative previste dalla prima fascia (si parla di ammenda in questo caso e non di sanzione amministrativa pecuniaria), contempla anche una sanzione di natura penale.
- oltre 1,5 g/l: le tipologie di sanzioni previste sono le stesse di quelle della seconda fascia (anche se più severe); inoltre, se il veicolo è di proprietà del conducente, è prevista anche la confisca amministrativa del mezzo. In alcuni specifici frangenti si configura infine la revoca della patente (ad esempio a seguito di particolari condizioni di recidiva).
Come è possibile notare quindi, se il tasso alcolemico riscontrato è superiore a 0,8 g/l, sarà sempre aperto un procedimento penale nei confronti del conducente.
NOTA BENE: in tutti e tre i casi è prevista inoltre la decurtazione di 10 punti dalla patente di guida.
Infine, in caso di incidente, le pene previste ai punti precedenti sono raddoppiate e si prefigura l’ipotesi di revoca della patente (solamente per la terza fascia, nel caso in cui l’incidente sia provocato dal conducente in stato di ebbrezza): se l’incidente è mortale il conducente può essere perseguito per omicidio stradale (aggravato dalla guida in stato di ebbrezza). Le pene aumentano se l’infrazione avviene durante l’orario notturno (dalle 22 di sera alle 7 del mattino), ossia quando la velocità di guida è maggiore e la probabilità di aver assunto sostanze alcoliche aumenta (ad esempio dopo aver trascorso la serata in locali che somministrano alcolici).
Se sei interessato ad approfondire la normativa italiana relativa all’articolo 186 CdS, visita la corrispondente sezione di Patente Alcolica.
Se invece sei interessato a conoscere i limiti alcolemici previsti nei paesi stranieri (europei e del resto del mondo), visita questa sezione di Patente Alcolica.
Guida in stato di ebbrezza per conducenti neopatentati e guidatori professionali (art. 186 bis CdS)
Se sorpresi alla guida di un veicolo sotto l’influenza di sostanze alcoliche, qualunque sia il tasso alcolemico purché superiore a zero, il Codice della Strada punisce in modo più severo le seguenti categoria di conducenti:
- conducenti di età inferiore a 21 anni
- conducenti neopatentati (ossia che hanno conseguito la patente di guida nei tre anni precedenti al reato)
- guidatori professionali che esercitano l’attività di trasporto di persone o cose (come ad esempio tassisti, camionisti, conducenti di pullman etc..)
L’obiettivo è quello di punire più severamente coloro che hanno meno esperienza alla guida (e che quindi sono considerati più inclini a provocare incidenti se hanno bevuto) e coloro che esercitano professioni che prevedono la guida di veicoli (in quanto detengono maggiori responsabilità alla guida e impiegano gran parte del tempo al volante, aumentando il rischio di incidenti in caso di assunzione di sostanze alcoliche).
Per queste categorie, è previsto:
- una sanzione amministrativa pecuniaria e una decurtazione di 5 punti dalla patente se il tasso alcolemico riscontrato è compreso tra 0 e 0,5 g/l
- un aumento delle corrispondenti pene previste dall’articolo 186 CdS in caso di tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l (rimangono invariati i concetti relativi alle tre fasce di tasso alcolemico, incidente, orario notturno etc..)
- la possibilità di licenziamento per giusta causa se al guidatore professionale viene sospesa o revocata la patente per guida in stato di ebbrezza
Pertanto i conducenti che rientrano in queste categorie devono guidare con tasso alcolemico uguale a zero: per questo motivo il testo dell’articolo 186 bis non parla di guida in stato di ebbrezza (che si delinea al raggiungimento di un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,5 g/l) bensì di guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche.
Se sei interessato ad approfondire l’articolo 186 bis CdS, dai un occhio a questa pagina di Patente Alcolica.
Se invece sei interessato a conoscere i limiti alcolemici previsti nei paesi stranieri (europei e del resto del mondo) per neopatentati e conducenti professionali, visita questa sezione di Patente Alcolica.
Guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti (art. 187 CdS)
L’articolo 187 del Codice della Strada punisce coloro che sono sorpresi alla guida di un veicolo sotto l’influenza di sostanze stupefacenti (qualunque esse siano). Le pene previste corrispondono a quelle della terza fascia dell’articolo 186 CdS, ossia:
- un’ammenda pecuniaria
- una sanzione amministrativa accessoria di sospensione della patente di guida
- una sanzione penale
- la decurtazione di 10 punti dalla patente
Valgono inoltre tutte le considerazioni fatte per l’articolo 186 relativamente ai conducenti neopatentati e guidatori professionali (che vedranno le proprie pene aumentate), alla revoca della patente (per esempio per recidiva), alle casistiche di incidente e all’orario notturno.
Se il conducente verrà sorpreso alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti, sarà perseguito e condannato per entrambi i reati.
Se vuoi approfondire la normativa che regola l’articolo 187 CdS visita l’apposita sezione di Patente Alcolica.
Guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto stupefacenti nei paesi esteri
In Italia dunque si configura un reato se si supera il limite alcolemico di 0,5 g/l: se sei interessato a conoscere le normative vigenti sulla guida in stato di ebbrezza nei paesi esteri (e i limiti alcolemici previsti) dai un occhio a questo interessante sito internet.


