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Articolo 186 bis CdS – Guida in stato di ebbrezza per neopatentati e conducenti professionali

Nella sezione di Patente Alcolica relativa all’articolo 186 CdS abbiamo appurato che 0,5 g/l è il limite di tasso alcolemico sopra il quale guidare in Italia diventa un reato. Il limite può scendere a zero se il conducente ha specifiche limitazioni sulla patente (questo può accadere ad esempio se il conducente è già stato fermato per guida in stato di ebbrezza e la Commissione Medica Locale gli ha imposto la guida ad “alcol zero” per un determinato periodo di tempo) oppure se è neopatentato o un conducente professionale (ossia se esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o cose). Per queste categorie la guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche è regolamentata dall’articolo 186 bis del Codice della Strada (art. 186 bis CdS) che regolamenta la guida in stato di ebbrezza per neopatentati e conducenti professionali: in questo caso non si parla più di guida in stato di ebbrezza (dato che questa si configura una volta superato un tasso alcolemico di 0,5 g/l), bensì di guida sotto influenza di sostanze alcoliche (considerato che per queste categorie il limite è 0 g/l).

Categorie di conducenti soggette all’articolo 186 bis del Codice della Strada (art 186 bis CdS)

Le seguenti categorie di conducenti non possono guidare sotto l’influenza di sostanze alcoliche (ossia devono aver tasso alcolemico uguale a 0 g/l durante la guida):

  • conducenti di età inferiore a 21 anni
  • neopatentati (ossia che hanno conseguito la patente negli ultimi tre anni)
  • conducenti professionali che esercitano l’attività di trasporto di persone o cose

In quest’ultima categoria rientrano gli autisti di:

  1. taxi
  2. NCC (Noleggio Con Conducente)
  3. autobus
  4. autoarticolati
  5. autosnodati
  6. autocarri con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate
  7. complessi di veicoli con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate
  8. autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso il conducente, è superiore a otto

I conducenti che appartengono a queste categorie hanno il limite di tasso alcolemico fissato a 0 g/l, ossia non possono assumere alcol in nessuna misura prima di mettersi alla guida.

Sanzioni previste dall’articolo 186 bis CdS – Guida in stato di ebbrezza per neopatentati e conducenti professionali

Come già specificato in precedenza, chi appartiene alle categorie di conducenti soggette ad articolo 186 bis CdS non può assumere nessuna quantità di alcol prima di mettersi alla guida: per questo motivo l’articolo 186 bis CdS contempla un’ulteriore fascia di sanzioni (che chiameremo “Fascia Zero“), che regolamenta i casi in cui il tasso alcolemico riscontrato nel conducente sia compreso tra 0 g/l e 0,5 g/l. Per le tre fasce previste anche dall’articolo 186 CdS, le pene previste sono invece aumentate di un terzo per il primo scaglione e da un terzo alla metà per il secondo e terzo scaglione. La decurtazione dei punti dalla patente non risente di questo aggravio.

IMPORTANTE: in caso di conducente neopatentato, i punti decurtati dalla patente saranno raddoppiati.

Fascia Zero
0 - 0,5 g/l
Il tasso alcolemico riscontrato è superiore a 0,00 g/l ma inferiore o uguale a 0,50 g/l.
(0,00 < t ≤ 0,50 g/l)
Prima Fascia
0,5 - 0,8 g/l
Il tasso alcolemico riscontrato è superiore a 0,50 g/l ma inferiore o uguale a 0,80 g/l.
(0,50 < t ≤ 0,80 g/l)
Seconda Fascia
0,8 - 1,5 g/l
Il tasso alcolemico riscontrato è superiore a 0,80 g/l ma inferiore o uguale a 1,50 g/l.
(0,80 < t ≤ 1,50 g/l)
Terza Fascia
oltre 1,5 g/l
Il tasso alcolemico riscontrato è superiore a 1,5 g/l.
(t > 1,50 g/l)

*t = tasso alcolemico

Fascia Zero: 0 – 0,5 g/l

La primissima fascia dell’art. 186 bis CdS prevede:

  • una sanzione amministrativa pecuniaria da 164 a 664 euro
  • la decurtazione di 5 punti dalla patente (10 se conducente neopatentato)

Prima Fascia: 0,5 – 0,8 g/l

Questa casistica aumenta di 1/3 le corrispondenti sanzioni previste  dall’articolo 186 CdS comma 2 lettera a, e prevede quindi:

  • una sanzione amministrativa pecuniaria da 709 a 2836 euro
  • la sospensione della patente di guida da quattro a otto mesi
  • la decurtazione di 10 punti dalla patente (20 se conducente neopatentato)

Seconda Fascia: 0,8 – 1,5 g/l

In questo fascia le corrispondenti sanzioni previste dall’articolo 186 CdS comma 2 lettera b sono aumentate da 1/3 a 1/2, prevedendo quindi:

  • un’ammenda da 1066 a 4800 euro
  • la sospensione della patente di guida da otto a diciotto mesi
  • l’arresto fino a nove mesi
  • la decurtazione di 10 punti dalla patente (20 se conducente neopatentato)

Terza Fascia: oltre 1,5 g/l

Anche in quest’ultimo caso le corrispondenti sanzioni previste dall’articolo 186 CdS comma 2 lettera c sono aumentate da 1/3 a 1/2. Sono previsti dunque:

  • un’ammenda da 2000 a 9000 euro
  • la sospensione della patente di guida da sedici a trentasei mesi
  • l’arresto da otto a diciotto mesi
  • la decurtazione di 10 punti  dalla patente (20 se conducente neopatentato)

Rifiuto di sottoporsi all’etilometro

Se il conducente neopatentato o professionale si rifiuta di sottoporsi all’etilometro, verranno applicate le sanzioni previste dalla terza fascia dell’articolo 186 bis Cds (compresa la confisca del veicolo se di proprietà del conducente, oppure il raddoppio del periodo di sospensione nel caso in cui il veicolo appartenga a terzi estranei al reato: per approfondire queste pene accessorie leggi i paragrafi successivi): l’unica differenza consiste nel periodo di sospensione della patente, che in questa circostanza può essere da otto a trentasei mesi (per la terza fascia invece è prevista una sospensione da sedici a trentasei mesi).

Anche in questo caso quindi, se siamo sicuri di aver superato un tasso alcolemico di 1,5 g/l, si potrebbe pensare di ottenere un vantaggio rifiutandosi di effettuare l’alcol test (potremmo risparmiare otto mesi di sospensione della patente): in realtà il rifiuto non è mai ben visto dal giudice che dovrà emettere la condanna nei vostri confronti e dalla Commissione Medica Locale che dovrà verificare le vostre analisi mediche, quindi pensateci bene prima di rifiutare la prova dell’etilometro!

Riepilogo delle sanzioni per fascia di tasso alcolemico

Fascia (g/l)AmmendaSospensioneArrestoPunti
0) 0 - 0,5164 € - 664 € (*)NoNo5 (**)
1) 0,5 - 0,8709 € - 2836 € (*)4 - 8 mesiNo10 (**)
2) 0,8 - 1,51066 € - 4800 €8 - 18 mesiFino a 9 mesi10 (**)
3) oltre 1,52000 € - 9000 €16 - 36 mesi8 - 18 mesi10 (**)
Rifiuto2000 € - 9000 €8 - 36 mesi8 - 18 mesi10 (**)

(*) Sanzione Amministrativa Pecuniaria

(**) I punti saranno raddoppiati in caso di conducente neopatentato

Conducente di età inferiore a 18 anni

Nel caso in cui il conducente abbia un’età inferiore a 18 anni (e possegga ad esempio la patente A1 o il patentino per i ciclomotori), egli:

  • non potrà conseguire la patente di categoria B prima del compimento del diciannovesimo anno di età, nel caso in cui sia stato accertato un valore di tasso alcolemico superiore a 0 (zero) g/l e non superiore a 0,5 g/l
  • non potrà conseguire la patente di categoria B prima del compimento del ventunesimo anno di età, nel caso in cui sia stato accertato un valore di tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l

Revoca della patente e recidiva

Nel caso di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, la patente è sempre revocata per i conducenti dei seguenti tipi di veicoli (categorie 3,4,5,6,7,8 del paragrafo “Categorie di conducenti soggette ad art. 186 bis CdS“):

  • autobus
  • autoarticolati
  • autosnodati
  • autocarri con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate
  • complessi di veicoli con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate
  • autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso il conducente, è superiore a otto.

Per le altre categorie di conducenti indicate nel paragrafo 
Categorie di conducenti soggette ad art. 186 bis CdS” la patente sarà invece sempre revocata in caso di recidiva nel triennio (ossia se si viene sorpresi a guidare una di tali categorie di veicoli con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l per due volte nell’arco di tre anni). Anche in questo caso, come per l’articolo 186 CdS, i tre anni non decorrono a partire dalla data in cui è stato commesso il reato precedente, bensì dalla data di passaggio in giudicato della sentenza dello stesso.

Sanzioni accessorie per neopatentati e conducenti professionali (art. 186 bis CdS)

Per il reato di guida in stato di ebbrezza per neopatentati e conducenti professionali rimangono valide tutte le sanzioni accessorie previste dall’articolo 186 CdS, opportunamente adeguate a queste categorie di conducenti. Di seguito potete trovare un piccolo recap.

Aggravante notturna dell’articolo 186 bis CdS

Nel caso in cui il reato sia commesso in orario notturno (fra le 22 di sera e le 7 di mattina), sono previste le seguenti pene aggiuntive:

  • l’ammenda prevista è aumentata da un terzo fino alla metà (2-sexies):  nel caso in cui sia prevista ad esempio un’ammenda di 3000 euro, se il fatto avviene in orario notturno, questa può essere aumentata dai 1000 ai 1500 euro.
    eventuali circostanze attenuanti non  potranno mai ritenersi equivalenti o prevalenti rispetto all’aggravante dell’orario notturno (2-septies): questo significa che se sussistono attenuanti (come ad esempio il fatto che il colpevole sia incensurato), sarà possibile applicare una diminuzione della pena, ma non tale da annullare l’aggravante notturna.
    una quota pari al 20% dell’ammenda risultante dalla guida in stato di ebbrezza con aggravante notturna sarà destinata al Fondo contro l’incidentalità notturna (2-octies).

Viste anche le notevoli dimensioni dei veicoli che questi conducenti si trovano a guidare, il Codice della Strada mira dunque a punire più severamente tutti coloro che infrangono l’articolo 186 bis durante le ore notturne, quando è riscontrato un maggiore tasso di incidenti stradali (dovuti ad esempio alla frequentazione di locali notturni che vendono bevande alcoliche o ad una più elevata velocità di guida). 

NOTA BENE:  l’aggravante notturna si applica solamente in presenza di ammenda, quindi in caso di infrazione dell’articolo 186 bis di seconda e terza fascia (art. 186 bis 2-b e 2-c): in caso di fascia zero e prima fascia (art. 186 bis 2-a) si parla invece di sanzione amministrativa, per la quale non è prevista l’applicazione della suddetta aggravante.

Articolo 186 bis 2-c CdS: proprietà del veicolo

Anche per i neopatentati e conducenti professionali, nei casi di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, il veicolo sarà soggetto a confisca amministrativa se di proprietà del conducente che ha commesso l’infrazione. Nel caso invece il veicolo appartenga a terzi estranei al reato, il conducente si vedrà raddoppiato il periodo di sospensione della patente.

Incidente e omicidio stradale

In caso di incidente stradale a seguito di guida in stato di ebbrezza per neopatentati e conducenti professionali, le pene indicate precedentemente si raddoppiano ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, a meno che questo non appartenga ad una persona estranea all’infrazione. 

Inoltre, nelle casistiche di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l (art. 186 bis 2-c), al conducente professionale o neopatentato (ubriaco) che provoca un incidente stradale sarà sempre revocata la patente

Infine, se il conducente professionale o neopatentato provoca un incidente mortale durante la guida in stato di ebbrezza, potrà essere perseguito per omicidio stradale aggravato.

Commissione Medica Locale e restituzione della patente

Il neopatentato o il conducente professionale che viene sorpreso a guidare in stato di ebbrezza, qualunque sia il tasso alcolemico riscontrato (purché superiore a 0,5 g/l, salvo casi particolari indicati in precedenza), è obbligato dalla Prefettura a sottoporsi a visita medica presso una Commissione Medica Locale (CML). Anche se il periodo di sospensione imposto dalla sentenza è già decorso, la patente non sarà restituita al proprietario fino a quando questi non si sottoporrà alla suddetta visita. La Commissione Medica Locale determinerà l’idoneità alla guida del conducente e il periodo di rinnovo della patente in base alla verifica di specifici esami clinici (analisi ematiche, certificati anamnestici, esami delle matrici pilifere etc..).

Per approfondire sulla Commissione Medica Locale di Firenze visita l’apposita sezione di Patente Alcolica.

Lavori di pubblica utilità (LPU) e Messa alla Prova (MAP)

Come già detto per l’articolo 186 CdS, anche le sanzioni amministrative e penali derivanti dal reato di guida in stato di ebbrezza per neopatentati e conducenti professionali possono essere sostituite da Lavori di Pubblica Utilità (LPU). Questi, se svolti positivamente,  permettono di estinguere il reato, revocare la confisca del mezzo e dimezzare il periodo di sospensione della patente. I lavori di pubblica utilità possono essere concessi solamente se NON si verifica un incidente stradale: in caso contrario è possibile richiedere l’applicazione della Messa Alla Prova (MAP) per la sostituzione delle sanzioni penali ed amministrative (a meno di casi particolari nei quali non è possibile richiedere né i LPU né la MAP).

Entrambe queste opportunità, introdotte dal Legislatore nel 2010 possono essere sfruttate una sola volta nella vita e, se svolte positivamente, permettono di estinguere il reato: rispetto alla fedina penale, questo significa che il reato non sarà iscritto sul proprio Casellario Giudiziale. Il reato non sarà quindi visibile dai privati che ne richiedano la consultazione (come ad esempio il datore di lavoro), ma sarà visualizzabile solamente dagli organi di Amministrazione della Giustizia (ad esempio la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri, il Ministero della Giustizia tramite i suoi Tribunali, etc..): questi infatti sono gli unici organi che hanno il diritto di consultare tali tipologie di precedenti (reati estinti) del cittadino.

Se vuoi saperne di più sui Lavori di Pubblica Utilità a Firenze consulta la corrispondente sezione di Patente Alcolica.

Modalità di rilevamento del tasso alcolemico

Le modalità di rilevamento del tasso alcolemico per l’articolo 186 bis CdS sono le stesse di quelle previste dall’articolo 186 CdS e possono essere consultate in questa sezione di Patente Alcolica.

Guida in stato di ebbrezza per neopatentati e conducenti professionali nei paesi stranieri

Se sei interessato a conoscere i limiti alcolemici previsti nei paesi stranieri (europei e del resto del mondo) per neopatentati e conducenti professionali, visita questa sezione di Patente Alcolica.

Testo completo dell’articolo 186 bis CdS – Guida in stato di ebbrezza per neopatentati e conducenti professionali

Se sei interessato a consultare il testo completo dell’articolo 186 bis CdS – Guida in stato di ebbrezza per neopatentati e conducenti professionali ti consigliamo di visitare la corrispondente pagina del sito ACI.

Articolo 186 bis CdS - Guida in stato di ebbrezza per neopatentati e conducenti professionali

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