Se ancora non fosse chiaro, in Italia è vietato guidare qualsiasi tipo di veicolo in stato di ebbrezza alcolica: nel nostro paese si configura lo stato di “ebbrezza alcolica” quando il tasso alcolemico riscontrato nel sangue di un individuo supera il valore di 0,50 g/l. Il Codice della Strada (CdS) regolamenta la guida in stato di ebbrezza tramite l’articolo 186: visita questa pagina di Patente Alcolica se vuoi avere una panoramica delle normative vigenti in Italia riguardanti la guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche o stupefacenti.
Se invece sei interessato a conoscere le normative vigenti sulla guida in stato di ebbrezza nei paesi esteri dai un occhio a questo interessante sito web.
Indice della pagina
Articolo 186 del Codice della Strada (art 186 CdS)
In Italia il reato di guida in stato di ebbrezza è regolamentato dall’articolo 186 del Codice della Strada, che recita: “È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche”. La gravità del reato e le conseguenti sanzioni penali e amministrative dipendono dalla quantità di alcol nel sangue (tasso alcolemico) riscontrata nel guidatore. In particolare, il Codice della Strada italiano prevede tre fasce di valutazione del tasso alcolemico:
Prima Fascia 0,5 - 0,8 g/l | Il tasso alcolemico riscontrato è superiore a 0,50 g/l ma inferiore o uguale a 0,80 g/l. (0,50 < t ≤ 0,80 g/l) |
Seconda Fascia 0,8 - 1,5 g/l | Il tasso alcolemico riscontrato è superiore a 0,80 g/l ma inferiore o uguale a 1,50 g/l. (0,80 < t ≤ 1,50 g/l) |
Terza Fascia oltre 1,5 g/l | Il tasso alcolemico riscontrato è superiore a 1,5 g/l. (t > 1,50 g/l) |
*t = tasso alcolemico (quantità di alcol nel sangue)
Prima Fascia: 0,5 – 0,8 g/l
La prima fascia, indicata dal Codice della Strada come come articolo 186 comma 2 lettera a (art. 186-2a), prevede:
- una sanzione amministrativa pecuniaria da 532 a 2127 euro
- la sospensione della patente di guida da tre a sei mesi
Seconda Fascia: 0,8 – 1,5 g/l
Il Codice della Strada si riferisce alla seconda fascia come articolo 186 comma 2 lettera b (art. 186-2b), e prevede invece:
- un’ammenda da 800 a 3200 euro
- la sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno
- l’arresto fino a sei mesi
Terza Fascia: oltre 1,5 g/l
La terza e ultima fascia, indicata dal Codice della Strada come art. 186 comma 2 lettera c (art. 186-2c), prevede infine:
- un’ammenda da 1500 a 6000 euro
- la sospensione della patente di guida da uno a due anni
- l’arresto da sei mesi a un anno
Rifiuto di sottoporsi all’etilometro
Se il conducente si rifiuta di sottoporsi all’etilometro, verranno applicate le sanzioni previste dalla terza fascia dell’articolo 186 CdS (compresa la confisca del veicolo se di proprietà del conducente, oppure il raddoppio del periodo di sospensione nel caso in cui il veicolo appartenga a terzi estranei al reato: per approfondire queste pene accessorie leggi i paragrafi successivi): l’unica differenza consiste nel periodo di sospensione della patente, che in questa circostanza può essere da sei mesi a due anni (per la terza fascia invece di norma è prevista una sospensione da uno a due anni).
Se siamo sicuri di avere un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, si potrebbe quindi pensare di ottenere un vantaggio rifiutandosi di effettuare l’alcol test (potremmo risparmiare sei mesi di sospensione della patente): in realtà il rifiuto non è mai ben visto dal giudice che dovrà emettere la condanna nei vostri confronti e dalla Commissione Medica Locale che dovrà verificare le vostre analisi mediche, quindi pensateci bene prima di rifiutare la prova dell’etilometro!
Decurtazione dei punti dalla patente e tipologie di sanzioni
Per le tre fasce è sempre prevista una decurtazione di 10 punti dalla patente
Come abbiamo visto nel paragrafo precedente inoltre, le tre fasce dell’articolo 186 prevedono sanzioni amministrative (pecuniarie e accessorie di sospensione della patente) e sanzioni penali (arresto). La sanzione penale è sempre prevista per la seconda e terza fascia: in queste circostanze sarà quindi aperto un procedimento penale a carico del conducente. La prima fascia non prevede invece sanzioni penali, ma solamente amministrative.
Riepilogo delle sanzioni per fascia di tasso alcolemico
Fascia (g/l) | Ammenda | Sospensione | Arresto | Punti |
1) 0,5 - 0,8 | 532 € - 2127 € (*) | 3 mesi - 6 mesi | No | 10 |
2) 0,8 - 1,5 | 800 € - 3200 € | 6 mesi - 1 anno | Fino a 6 mesi | 10 |
3) oltre 1,5 | 1500 € - 6000 € | 1 anno - 2 anni | 6 mesi - 1 anno | 10 |
Rifiuto | 1500 € - 6000 € | 6 mesi - 2 anni | 6 mesi - 1 anno | 10 |
(*) Sanzione Amministrativa Pecuniaria
Categorie particolari di conducenti
Un tasso di alcolemia inferiore o uguale a 0,5 (t <= 0,50) non costituisce dunque reato, a meno dei seguenti casi particolari:
- conducente di età inferiore a 21 anni
- neopatentato (ossia che ha conseguito la patente negli ultimi tre anni)
- conducente professionale che esercita l’attività di trasporto di persone o cose
Per queste categoria di guidatori il reato di guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche è regolamentato dall’articolo 186 bis del Codice della strada (art. 186 bis CdS): visita la corrispondente sezione di Patente Alcolica se vuoi saperne di più!
Aggravante notturna dell’articolo 186 CdS
Nel caso in cui il reato sia commesso in orario notturno (fra le 22 di sera e le 7 del mattino), la legislazione italiana prevede un inasprimento delle pene:
- l’ammenda prevista è aumentata da un terzo fino alla metà (2-sexies): nel caso in cui sia prevista ad esempio un’ammenda di 3000 euro, se il fatto avviene in orario notturno, questa può essere aumentata dai 1000 ai 1500 euro.
- eventuali circostanze attenuanti non potranno mai ritenersi equivalenti o prevalenti rispetto all’aggravante dell’orario notturno (2-septies): questo significa che se sussistono attenuanti (come ad esempio il fatto che il colpevole sia incensurato), sarà possibile applicare una diminuzione della pena, ma non tale da annullare l’aggravante notturna.
- una quota pari al 20% dell’ammenda risultante dalla guida in stato di ebbrezza con aggravante notturna sarà destinata al Fondo contro l’incidentalità notturna (2-octies).
Il Codice della Strada mira dunque a punire più severamente tutti coloro che infrangono l’articolo 186 durante le ore notturne, quando è riscontrato un maggiore tasso di incidenti stradali (dovuti ad esempio alla frequentazione di locali notturni che vendono bevande alcoliche o ad una più elevata velocità di guida).
NOTA BENE: l’aggravante notturna si applica solamente in presenza di ammenda, quindi in caso di infrazione dell’articolo 186 di seconda e terza fascia (art. 186 2-b e 2-c): in caso di prima fascia (art. 186 2-a) si parla invece di sanzione amministrativa, per la quale non è prevista l’applicazione della suddetta aggravante.
Il caso diurno
L’aggravante notturna, come dice la parola stessa, non si può applicare in caso di guida in stato di ebbrezza durante le ore diurne (dalle 7 del mattino fino alle 22 di sera): un tale comportamento potrebbe però evidenziare problematiche del conducente correlate all’alcol e passabili di approfondimento da parte della Commissione Medica Locale (il guidatore potrebbe essere infatti incline all’alcolismo). E’ necessario infine sottolineare che la guida in stato di ebbrezza durante le ore diurne è estremamente pericolosa (alla stregua di quella notturna), data la possibile presenza in strada di bambini e anziani e la maggiore probabilità di traffico stradale e pedonale.
Articolo 186 2-c CdS: proprietà del veicolo
Nei casi di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l (art. 186 2-c), il veicolo è soggetto a confisca amministrativa se quest’ultimo risulta essere di proprietà del conducente che ha commesso l’infrazione. Nel caso in cui invece il veicolo appartenga a terzi estranei al reato, il conducente si vedrà raddoppiato il periodo di sospensione della patente.
Il Codice della Strada ha introdotto questa clausola al fine di prevenire il proliferarsi di casi di “scambio di veicolo o intestazione dello stesso a società” per evitare la confisca del mezzo.
Il concetto di “proprietà del veicolo” è comunque un argomento abbastanza relativo per la legge, in quanto risulta proprietario del veicolo non colui che ne è ufficialmente intestatario nelle carte d’ufficio, bensì chi ne risulta l’effettivo utilizzatore “dominante”. In questo modo è possibile applicare la sanzione amministrativa di confisca del veicolo anche a mezzi aziendali, mezzi intestati a società e mezzi intestati a terzi allo scopo di evitarne la confisca (è il caso di intestazione del mezzo a parenti che non lo utilizzano quasi mai, anche se queste casistiche sono di difficile dimostrazione).
La confisca del veicolo intestato a terzi è esclusa solamente se il proprietario risulta in buona fede ed estraneo al reato. Se invece il proprietario del veicolo è “concorrente nel reato di guida in stato di ebbrezza” allora il mezzo è passabile di confisca: ne è un esempio il caso in cui i conducenti ubriachi “si scambino” le auto per evitarne la confisca, oppure il caso in cui il proprietario del mezzo dopo aver bevuto faccia guidare un’altra persona (anch’essa ubriaca). In questo ultimo caso al proprietario del mezzo potrebbe essere richiesto di effettuare l’alcol test e, in caso positivo, incorrere nel’articolo 186 CdS (anche se non sorpreso alla guida).
Incidente e omicidio stradale nei casi di guida in stato di ebbrezza
In caso di incidente stradale, le pene indicate in precedenza si raddoppiano ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, a meno che questo non appartenga ad una persona estranea all’infrazione. Questa ipotesi si configura anche se il conducente ubriaco non ha provocato l’incidente, ma ne è rimasto solamente coinvolto (anche in questo caso sarà incriminato per guida in stato di ebbrezza con sinistro stradale). Per incidente inoltre non si intende solamente un sinistro stradale che vede coinvolti altri veicoli o persone, bensì un qualsiasi tipo di impatto durante la guida con altri elementi, quali infrastrutture stradali (come cartelli di segnaletica stradale, guardrail, semafori, spartitraffico), alberi, muri, case o in generale qualsivoglia ostacolo incontrato per strada.
Revoca della patente a seguito di incidente
Nelle casistiche di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l (art. 186 2-c CdS), al conducente ubriaco che provoca un incidente stradale sarà sempre revocata la patente. La revoca consiste nell’annullamento della patente, senza possibilità di poterla conseguire nuovamente prima che decorrano tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza (ossia da quando il reato viene estinto). Una volta riottenuta la patente tramite i consueti esami teorici e pratici, il conducente tornerà di fatto ad essere un neopatentato per i successivi tre anni. In determinate situazioni la revoca della patente può rappresentare infine giusta causa di licenziamento per i conducenti professionali.
Omicidio stradale aggravato
Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente mortale, potrà essere perseguito per omicidio stradale aggravato.
Conseguenze della recidiva nella guida in stato di ebbrezza
La patente verrà sempre revocata in caso di:
- recidiva di guida in stato di ebbrezza in terza fascia nel biennio (ossia se si viene sorpresi a guidare per due volte con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l nel giro di due anni).
- recidiva di guida in stato di ebbrezza in terza fascia nel triennio per i conducenti di età inferiore a 21 anni, neopatentati, autisti di taxi e NCC.
- guida in stato di ebbrezza in terza fascia per i guidatori professionali di autobus e mezzi pesanti (ossia con peso superiore a 3,5 tonnellate). Per approfondire le categoria di conducenti professionali visita la pagina di Patente Alcolica relativa all’articolo 186 bis CdS.
- recidiva nel biennio di rifiuto di sottoporsi all’alcol test (condizione valida per tutte le tipologie di conducenti indicate in precedenza).
NOTA BENE: i due anni per la recidiva (o i tre nei casi indicati sopra) non decorrono a partire dalla data in cui è stato commesso il reato precedente, bensì dalla data di passaggio in giudicato della sentenza dello stesso.
Tipologie di veicolo soggette ad articolo 186 CdS (focus su bicicletta e monopattino)
Una delle domande più frequenti sulla guida in stato di ebbrezza è: “per quali tipologie di veicoli è prevista l’applicazione dell’articolo 186?”
La risposta è: “Praticamente per tutte! O almeno, per tutte quelle tipologie di veicoli che sono previste dal Codice della Strada”.
Cerchiamo di fare un elenco: automobili, camion, autobus, veicoli a tre ruote, ciclomotori, biciclette…
Ebbene si, nonostante non sia necessaria la patente, chi guida una bicicletta in stato di ebbrezza può incorrere nell’articolo 186 del Codice della Strada (o 187 nel caso in cui stia guidando sotto l’effetto di stupefacenti). Spesso infatti chi ha bevuto pensa di poter aggirare il problema facendosi una bella pedalata: se il conducente però con la sua guida rappresenta un pericolo per gli altri veicoli oppure viene coinvolto in un incidente stradale, è possibile che gli vengano imposti tutti gli accertamenti del caso (con le conseguenze che ormai conosciamo). Addirittura è possibile essere fermati per guida in stato di ebbrezza anche se conduciamo la bicicletta “a mano”. L’unica differenza rispetto alla guida di automobili, ciclomotori e moto risiede nel fatto che per la casistica di guida in stato di ebbrezza in bicicletta NON è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida (e quindi nemmeno la perdita dei 10 punti dalla patente), in quanto non è necessaria la patente per guidare questa tipologia di veicoli. Sono però confermate le altre sanzioni di tipo amministrativo e penale.
Stesso discorso vale per il monopattino (“segway” o i monopattini elettrici o altri veicoli per la cui conduzione non è necessaria la patente), in quanto anche questi veicoli ultimamente sono stai regolamentati all’interno del Codice della Strada.
E’ infine notizia del luglio 2018 la sospensione della patente (con conseguente applicazione dell’articolo 186) per un uomo piemontese sorpreso ubriaco in sella ad un cavallo.
Possono fermarmi in bicicletta per guida in stato di ebbrezza?
La risposta è: SI!
Commissione Medica Locale e restituzione della patente
Chi viene sorpreso a guidare in stato di ebbrezza, qualunque sia il tasso alcolemico riscontrato (purché superiore a 0,5 g/l, salvo casi particolari indicati in precedenza), è obbligato dalla Prefettura a sottoporsi a visita medica presso una Commissione Medica Locale (CML). Anche se il periodo di sospensione imposto dalla sentenza è già decorso, la patente non sarà restituita al proprietario fino a quando questi non si sottoporrà alla suddetta visita. La Commissione Medica Locale determinerà l’idoneità alla guida del conducente e il periodo di rinnovo della patente in base alla verifica di specifici esami clinici (analisi ematiche, certificati anamnestici, esami delle matrici pilifere etc..).
Per approfondire sulla Commissione Medica Locale di Firenze visita l’apposita sezione di Patente Alcolica.
Lavori di pubblica utilità (LPU) e Messa alla Prova (MAP)
A partire dal 2010, le sanzioni penali e amministrative derivanti dal reato di guida in stato di ebbrezza possono essere sostituite da Lavori di Pubblica Utilità (LPU). Questi, se svolti positivamente, permettono di estinguere il reato, revocare la confisca del mezzo e dimezzare il periodo di sospensione della patente. I lavori di pubblica utilità possono essere concessi solamente se NON si verifica un incidente stradale: in caso contrario è possibile richiedere l’applicazione della Messa Alla Prova (MAP) per la sostituzione delle sanzioni penali ed amministrative (a meno di casi particolari nei quali non è possibile richiedere né i LPU né la MAP).
Entrambe queste opportunità, introdotte dal Legislatore nel 2010 possono essere sfruttate una sola volta nella vita e, se svolte positivamente, permettono di estinguere il reato: rispetto alla fedina penale, questo significa che il reato non sarà iscritto sul proprio Casellario Giudiziale. Il reato non sarà quindi visibile dai privati che ne richiedano la consultazione (come ad esempio il datore di lavoro), ma sarà visualizzabile solamente dagli organi di Amministrazione della Giustizia (ad esempio la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri, il Ministero della Giustizia tramite i suoi Tribunali, etc..): questi infatti sono gli unici organi che hanno il diritto di consultare tali tipologie di precedenti (reati estinti) del cittadino.
Se vuoi saperne di più sui Lavori di Pubblica Utilità a Firenze consulta la corrispondente sezione di Patente Alcolica.
Modalità di rilevamento del tasso alcolemico
Per scoprire le modalità di rilevamento del tasso alcolemico previste dalla legge e gli strumenti utilizzati dalle forze dell’ordine, visita questa pagina di Patente Alcolica.
Guida in stato di ebbrezza nei paesi stranieri
Se sei interessato a conoscere i limiti alcolemici previsti nei paesi stranieri (europei e del resto del mondo), visita questa sezione di Patente Alcolica.
Testo completo dell’articolo 186 CdS – Guida in stato di ebbrezza
Se sei interessato a consultare il testo completo dell’articolo 186 CdS – Guida in stato di ebbrezza ti consigliamo di visitare la corrispondente pagina del sito ACI.



Se uno guida in stato di ebrezza in bicicletta ma non ha mai studiato per avere la patente ci sarebbero delle conseguenze? Di che tipo?
Prova a dare un occhio a questa sezione del sito:
https://patentealcolica.it/normativa/articolo-186-cds-guida-in-stato-di-ebbrezza/#Tipologie_di_veicolo_soggette_ad_articolo_186_CdS_focus_su_bicicletta_e_monopattino