Quando le Forze dell’Ordine fermano un veicolo per un controllo (sia esso dovuto a posto di blocco o a seguito di comportamenti di guida pericolosi o scorretti), gli agenti potrebbero sottoporre il conducente alla prova dell’etilometro, al fine di verificare se stia guidando in stato di ebbrezza alcolica, contravvenendo quindi all’articolo 186 CdS. La prova dell’etilometro rappresenta la più comune modalità di rilevamento del tasso alcolemico.
In alcuni casi, per velocizzare le procedure di rilevamento, il conducente potrebbe essere sottoposto alla prova del precursore etilometrico, uno strumento portatile in grado di rilevare in modo rapido, seppur con minor precisione rispetto all’etilometro, se il guidatore abbia bevuto e determinare indicativamente in quale fascia di gravità rientri il corrispondete tasso alcolemico: a seguito di prova del precursore etilometrico, nel caso venga riscontrato un tasso alcolemico potenzialmente sopra il limite consentito (0,5 g/l), il conducente sarà sempre sottoposto alla prova dell’etilometro (altrimenti, nel caso in cui non abbia bevuto o abbia bevuto una quantità “legale” di alcol, il conducente sarà lasciato libero di proseguire, sempre che non si riscontrino problematiche di altra natura).
Nei casi di incidente invece, le forze dell’ordine potrebbero accompagnare il conducente presso strutture sanitarie al fine di effettuare le opportune analisi e rilevamenti del tasso alcolemico tramite prelievo di liquidi biologici (sangue, urine ed eventualmente capello per l’accertamento di utilizzo di sostanze stupefacenti).
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Etilometro e modalità di rilevamento del tasso alcolemico
L’etilometro è un dispositivo omologato dal Ministero dei Trasporti** che misura la concentrazione di alcol (etanolo) nel sangue attraverso l’analisi dell’aria alveolare espirata: questo è possibile in quanto una parte dell’alcol presente nel sangue viene espulsa tramite l’aria presente nei polmoni. La quantità di alcol eliminata tramite aria espirata è direttamente proporzionale alla percentuale di alcol presente nel sangue, quindi è possibile effettuare una precisa valutazione del tasso alcolemico.
** secondo le prescrizioni fissate nell’art. 379 del regolamento di esecuzione del codice della strada e nel richiamato disciplinare tecnico approvato con decreto del ministro dei Trasporti, di concerto con il ministro della Salute del 22 maggio 1990.
I principali modelli utilizzati dalle Forze dell’Ordine sono l’etilometro
“Dräger Alcotest 7110 MKIII” e l’etilometro “Seres 679-E“: essi sono in grado di determinare con precisione la concentrazione di alcol presente nell’aria espirata e sono caratterizzati da un’ elevata affidabilità anche in situazioni di forte stress e a fronte di un elevato numero di test ravvicinati. L’alimentazione può essere sia a 230 V che a 2 V, ed è possibile utilizzarli sia come strumenti fissi che portatili (a bordo degli autoveicoli).
Etilometro Dräger Alcotest 7110 MKIII Etilometro Seres 679-E
Funzionamento dell’etilometro
Il conducente viene sottoposto al test utilizzando boccagli monouso con valvola anti-riflusso, ed il campione di aria che egli introduce viene poi analizzato all’interno dello strumento tramite tecnologia ad infrarosso. L’aria espirata raggiunge infatti una camera di misura attraversata da raggi all’infrarosso a doppia lunghezza d’onda (3 e 9 micron) e, poiché l’alcol etilico ha un’elevata proprietà di assorbimento delle radiazioni, ne consegue che tanto maggiore è tale assorbimento, tanto maggiore è la quantità di alcol presente nell’aria sottoposta ad analisi. Al termine di questo processo un fotorilevatore misura la riduzione di energia del raggio all’infrarosso e trasferisce poi elettronicamente il dato da elaborare al microprocessore: dalla proporzione tra l’alcol nel sangue e l’alcol nell’aria espirata dai polmoni scaturisce il dato del tasso alcolemico.
Tramite un collegamento alla stampante termica integrata è possibile infine trasferire su carta l’esito dell’esame: l’apparecchio, infatti, produce uno scontrino con i dati relativi al giorno, all’ora dell’analisi effettuata e al tasso alcolemico riscontrato.
Precursore etilometrico
Nel caso in cui sia necessario ottenere un risultato meno preciso rispetto all’etilometro, ma che sia in grado di determinare in breve tempo se un guidatore ha bevuto troppo (ed indicativamente in quale fascia rientri), le Forze dell’Ordine potrebbero ricorrere alla prova del precursore etilometrico: se questo strumento evidenzia un valore prossimo alla soglia prevista dalla legge, il conducente potrebbe essere sottoposto alla prova dell’etilometro (che è in grado di rilevare il valore corretto di tasso alcolemico, ma con tempistiche più elevate rispetto al precursore etilometrico).
Il precursore etilometrico è utilizzato dalle Forze dell’Ordine ad esempio nei posti di blocco, quando è necessario verificare il tasso alcolemico ad un elevato numero di conducenti in tempi ristretti: se il precursore non evidenzia abuso di alcol da parte del conducente (quindi un tasso alcolemico inferiore a 0,5 g/l), questo sarà lasciato libero di proseguire (a meno che non vengano riscontrate problematiche di altra natura), altrimenti sarà sottoposto alla prova dell’etilometro per verificare se stia contravvenendo all’articolo 186 CdS.
Il modello di precursore etilometrico più utilizzato dalle Forze dell’Ordine si chiama “AlcoBlow® Plus“, ed è un apparecchio portatile che consente di misurare il tasso alcolemico indicativo di un soggetto semplicemente soffiando all’interno di un cono convogliatore (fisso con aperture per la fuoriuscita dell’aria spirata, in maniera tale da evitare il ritorno dell’aria verso la bocca del soggetto). L’apparecchio non necessita di riscaldamento, non presenta boccagli (per questo è estremamente economico), è molto facile da utilizzare (ha solamente due bottoni) e dispone di indicatori acustici e visivi che facilitano l’esecuzione del test durante i vari passaggi, confermando o meno il corretto campionamento.
Precursore Etilometrico AlcoBlow Plus Pannello di funzionamento a spie led del precursore alcolimetrico AlcoBlow Plus
Funzionamento del precursore etilometrico
Il precursore etilometrico fornisce il risultato in tre secondi, in base ad un sistema di spie led colorate corrispondenti a cinque fasce di tasso alcolemico:
- spia verde fissa (Zero): tasso zero (0 g/l)
- spia verde lampeggiante (Low): tasso compreso tra 0.07 g/l e 0.30 g/l
- spia arancione fissa (Warn): tasso compreso tra 0.31 g/l e 0.50 g/l
- spia rossa lampeggiante (Fail): tasso compreso tra 0.51 g/l e 0.80 g/l
- spia rossa fissa (Fail +): tasso superiore a 0.80 g/l
La spia verde fissa, che sta ad indicare la Fascia Zero (ossia che il conducente non ha assunto sostanze alcoliche prima di mettersi alla guida), è estremamente utile nei casi di neopatentati e conducenti professionali, che hanno il limite di tasso alcolemico a 0 g/l.
Di seguito una tabella riassuntiva ed un’immagine esplicativa dei possibili risultati previsti dal precursore etilometrico:
Spia Led | Risultato | Tasso Alcolemico (g/l) |
Verde fissa | Zero | 0,00 |
Verde lampeggiante | Low | 0,07 < t ≤ 0,30 |
Arancione fissa | Warn | 0,30 < t ≤ 0,50 |
Rossa fissa | Fail | 0,50 < t ≤ 0,80 |
Rossa lampeggiante | Fail + | t > 0,80 |
*t = tasso alcolemico



Esiste anche una versione semplificata del precursore etilometrico AlcoBlow, che prevede solamente tre fasce di gravità del tasso alcolemico: questo modello non verrà trattato in Patente Alcolica, in quanto quasi non più utilizzato da parte delle Forze dell’Ordine (che prediligono il modello avanzato AlcoBlow Plus). Se siete comunque interessati al suo funzionamento vi consigliamo di visitare questa pagina, appartenente ad una società che costruisce etilometri e precursori etilometrici.
Numero di rilevazioni previste dalla legge e casistiche di misurazioni con risultati differenti
La legge prevede che le Forze dell’Ordine effettuino due rilevazioni del tasso alcolemico tramite la prova dell’etilometro, effettuate a distanza di almeno cinque minuti l’una dall’altra. Nel caso in cui il valore sia a cavallo di due scaglioni, i valori decimali della misurazione determinano la fascia di gravità del tasso alcolemico: un conducente con valore 1,50 g/l rientrerà in seconda fascia, mentre un conducente con valore 1,51 rientrerà in terza fascia.
Nel caso in cui le due misurazioni diano risultati che ricadono in fasce di gravità differenti (ad esempio se la prima misurazione risulta essere 1,45 g/l e la seconda 1,55 g/l), al conducente potrà essere contestato in sede penale solamente il reato minore (in questo caso rientrerà in seconda fascia): in tali casistiche infatti la legge prevede l’applicazione del cosiddetto principio del “favor rei“, che infligge al colpevole la pena più leggera fra le due previste.



Nel caso in cui dopo aver fatto la prima misurazione c’è il rifiuto per la seconda ? Cosa si contesta al trasgressore, cordiali saluti
Buonasera,
anche in questa casistica dovrebbe essere contestato al trasgressore l’articolo 186 2-c CdS (terza fascia con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l).
A questo link può trovare tutte le informazioni correlate.
Cliente sottoposta a verifica del tasso alcolemico alla prima lettura ha avuto un riscontro pari a 1,15 g/l e alla seconda rilevazione, dopo i canonici 5 minuti, un tasso di 2,50 g/l. Il verbale redatto dalla polstrada fa riferimento alla violazione dell’ Art 186/2 lettera B. La commissione medica locale, alla quale la signora si è rivolta per la disposta revisione, la obbliga ad un percorso presso la struttura per il recupero delle dipendenze, considerando la seconda lettura e contestando il superamento del tasso di 1,5 g/l. In questo modo non viene meno il principio del favor rei ? Tale principio a quale articolo fa riferimento?
Salve,
il principio del favor rei deve essere necessariamente applicato solamente al contesto penale (come è avvenuto nel caso da lei descritto, in quanto al conducente è stato contestato l’Art. 186/2 lettera B, e non la lettera C), ma non necessariamente al contesto amministrativo (iter presso la CML), in quanto i due contesti sono separati e indipendenti l’uno dall’altro.
L’iter da dover seguire presso la CML è a discrezione della CML stessa, e varia da CML a CML: paradossalmente, anche a fronte di un tasso alcolemico “fuori legge ma non estremamente elevato” (ad esempio 0,6 g/l), se la CML valuta che il conducente debba seguire un iter “più impegnativo” (magari per valori degli esami clinici preoccupanti o secondo altri indicatori), non è possibile contestare la decisione.
Buongiorno,
Persona sottoposta ad alcoltest trovata dapprima con valere 0,49 e in secondo momento con valore 0,53.
Quale valore contestare?
Grazie